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126159
IDG790800012
79.08.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
panunzio sergio p.
sindacabilita' dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle camere e giustizia politica nello stato costituzionale di diritto
Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 256-323
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02113; d021430; d1551
l' ordinanza 11 luglio 1977, n. 356 delle sezioni unite della cassazione ripropone preliminarmente la dibattuta questione della sindacabilita' dei regolamenti parlamentari sotto il profilo della legittimita' della riserva di giurisdizione sulle controversie interne di lavoro ch' essi assicurano agli organi delle rispettive camere. la tesi affermativa deve essere sostenuta partendo anzitutto dalla natura di atti aventi forza di legge che a quei regolamenti deve essere riconosciuta in base ai requisiti della loro immediata subordinazione alle norme di grado costituzionale e alla insuscettibilita' di essere sottoposti ad alcun sindacato di legittimita' da parte dei giudici, autorita' amministrative o privati. nel merito poi, quella "giustizia domestica" e' da ritenere illegittima perche' contrasta con i fondamentali principi costituzionali sulla giurisdizione. ne' puo' essere legittimata seguendo la tesi che la vede implicitamente affermata nella costituzione in forza della autonomia riconosciuta ai supremi organi politici, cui conseguirebbe il riconoscimento di posizioni soggettive solo politicamente protette. quanto meno, deroghe cosi' rilevanti dovrebbero essere di stretta interpretazione. ne' e' possibile assimilare al trattamento degli atti politici tutti gli atti che comunque provengano da organi politici. prefigurando percio' una sentenza di accoglimento -magari interpretativa- si puo' osservare che la prevalenza del profilo oggettivo fa ritenere la natura amministrativa di quegli atti e quindi la competenza del relativo giudice. si potrebbe per altro prospettare la tesi che questi atti siano riconducibili a quelli che nella nuova disciplina delle controversie di lavoro sono definiti "altri rapporti di lavoro pubblico" e spettare quindi al giudice ordinario. ma cio' sarebbe eventualmente oggetto di un successivo regolamento di giurisdizione.
cass. sez. un. 11 luglio 1977, n. 356
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