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| IDG790800012 | |
| 79.08.00012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| panunzio sergio p.
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| sindacabilita' dei regolamenti parlamentari, tutela giurisdizionale
degli impiegati delle camere e giustizia politica nello stato
costituzionale di diritto
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| Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 256-323
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d02113; d021430; d1551
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| l' ordinanza 11 luglio 1977, n. 356 delle sezioni unite della
cassazione ripropone preliminarmente la dibattuta questione della
sindacabilita' dei regolamenti parlamentari sotto il profilo della
legittimita' della riserva di giurisdizione sulle controversie
interne di lavoro ch' essi assicurano agli organi delle rispettive
camere. la tesi affermativa deve essere sostenuta partendo anzitutto
dalla natura di atti aventi forza di legge che a quei regolamenti
deve essere riconosciuta in base ai requisiti della loro immediata
subordinazione alle norme di grado costituzionale e alla
insuscettibilita' di essere sottoposti ad alcun sindacato di
legittimita' da parte dei giudici, autorita' amministrative o
privati. nel merito poi, quella "giustizia domestica" e' da ritenere
illegittima perche' contrasta con i fondamentali principi
costituzionali sulla giurisdizione. ne' puo' essere legittimata
seguendo la tesi che la vede implicitamente affermata nella
costituzione in forza della autonomia riconosciuta ai supremi organi
politici, cui conseguirebbe il riconoscimento di posizioni soggettive
solo politicamente protette. quanto meno, deroghe cosi' rilevanti
dovrebbero essere di stretta interpretazione. ne' e' possibile
assimilare al trattamento degli atti politici tutti gli atti che
comunque provengano da organi politici. prefigurando percio' una
sentenza di accoglimento -magari interpretativa- si puo' osservare
che la prevalenza del profilo oggettivo fa ritenere la natura
amministrativa di quegli atti e quindi la competenza del relativo
giudice. si potrebbe per altro prospettare la tesi che questi atti
siano riconducibili a quelli che nella nuova disciplina delle
controversie di lavoro sono definiti "altri rapporti di lavoro
pubblico" e spettare quindi al giudice ordinario. ma cio' sarebbe
eventualmente oggetto di un successivo regolamento di giurisdizione.
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| cass. sez. un. 11 luglio 1977, n. 356
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