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126162
IDG790800015
79.08.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bartole sergio
conferme e novita' nella giurisprudenza costituzionale in materia di referendum
nota a c. cost. 7 febbraio 1978, n. 16
Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 167-180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d021030; d021433
avversata ed applaudita insieme e per ragioni opposte, la sentenza che si annota costituisce un momento di chiarificazione nella disciplina del referendum per lo sforzo che la corte vi fa di superarne le attuali insufficienze. vi e' anzitutto confermata la precedente giurisprudenza che riteneva tassativa l' elencazione delle cause di esclusione indicate all' articolo 75 della costituzione, giacche' quelle nuove che la corte indica non sono dettate ex ratione materiae, ma con riferimento alla complessiva posizione istituzionale del referendum. solo qualche appunto alla motivazione. anzitutto che con l' argomento addotto in salvezza dei patti lateranensi -specie se confrontato con il divieto di riconoscere la categoria delle leggi costituzionalmente obbligatorie- si puo' convenire solo ricordando la differenza tra leggi ordine di esecuzione e leggi di esecuzione dei trattati internazionali. queste ultime non possono essere sottratte a referendum perche' per esse l' efficacia del trattato nell' ordinamento interno e' filtrata dalla discrezionalita' del legislatore ordinario. si puo' generalmente convenire poi con la parte della motivazione articolata sulla forza formale del referendum e sulla necessita' ch' esso verta su di un quesito omogeneo a salvaguardia della liberta' del votante, ma occorre considerare anche quali inconvenienti si incontrerebbero a voler applicare tale salvaguardia anche al referendum ex articolo 138 della costituzione.
art. 75 comma 2 cost. art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 conc. tr. italia santa sede
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