| 126162 | |
| IDG790800015 | |
| 79.08.00015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| bartole sergio
| |
| conferme e novita' nella giurisprudenza costituzionale in materia di
referendum
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a c. cost. 7 febbraio 1978, n. 16
| |
| Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 167-180
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d021030; d021433
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| avversata ed applaudita insieme e per ragioni opposte, la sentenza
che si annota costituisce un momento di chiarificazione nella
disciplina del referendum per lo sforzo che la corte vi fa di
superarne le attuali insufficienze. vi e' anzitutto confermata la
precedente giurisprudenza che riteneva tassativa l' elencazione delle
cause di esclusione indicate all' articolo 75 della costituzione,
giacche' quelle nuove che la corte indica non sono dettate ex ratione
materiae, ma con riferimento alla complessiva posizione istituzionale
del referendum. solo qualche appunto alla motivazione. anzitutto che
con l' argomento addotto in salvezza dei patti lateranensi -specie se
confrontato con il divieto di riconoscere la categoria delle leggi
costituzionalmente obbligatorie- si puo' convenire solo ricordando la
differenza tra leggi ordine di esecuzione e leggi di esecuzione dei
trattati internazionali. queste ultime non possono essere sottratte a
referendum perche' per esse l' efficacia del trattato nell'
ordinamento interno e' filtrata dalla discrezionalita' del
legislatore ordinario. si puo' generalmente convenire poi con la
parte della motivazione articolata sulla forza formale del referendum
e sulla necessita' ch' esso verta su di un quesito omogeneo a
salvaguardia della liberta' del votante, ma occorre considerare anche
quali inconvenienti si incontrerebbero a voler applicare tale
salvaguardia anche al referendum ex articolo 138 della costituzione.
| |
| art. 75 comma 2 cost.
art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810
conc.
tr. italia santa sede
| |
| Centro diretto da G.F. Ciaurro - Camera dei Deputati
| |