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126164
IDG790800017
79.08.00017 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cervetti fernanda
equa riparazione all' assolto per insufficienza di prove dopo l'esito favorevole della revisione
nota a c. cost. 2 febbraio 1978, n. 12
Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 140-150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6361; d637
nella sentenza annotata l' articolo 571 del codice di procedura penale e' dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la riparazione dell' errore giudiziario possa essere chiesta anche dall' assolto con formula piu' favorevole nel giudizio di revisione. la sentenza e' solo parzialmente da condividere perche' la corte giudica in base al principio di eguaglianza e alla coerenza dell' istituto della riparazione con la precedente decisione in cui aveva riconosciuto anche all' assolto per insufficienza di prove l' accesso al giudizio di revisione. rimane cosi' nella logica che riconosce competenza esclusiva al legislatore nel disciplinare in toto l' istituto della riparazione, ma indifferente alla concreta disciplina da questi dettata. occorre invece riconoscere che la nuova concezione della riparazione quale diritto, sancita innovativamente dalla costituzione, postula una sua precisa collocazione nel sistema costituzionale che dovrebbe condurla sino a dover essere staccata dal presupposto della sentenza di revisione e collegata invece ad ogni provvedimento dell' autorita' giudiziaria che privi il cittadino di un proprio diritto e sia poi ritenuto erroneamente emesso.
art. 571 c.p.p.
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