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| IDG790800018 | |
| 79.08.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gabriele francesco
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| giudici ordinari, giudici amministrativi e garanzie costituzionali di
indipendenza
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| nota a c. cost. 16 gennaio 1978, n. 1
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| Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 124-139
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d02302; d023
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| ad avviso della corte l' unicita' della funzione giurisdizionale
distribuita tra magistratura ordinaria, la corte dei conti e il
consiglio di stato non sarebbe tale da necessitare l' equiparazione
del trattamento normativo tra i magistrati che vi appartengono
nemmeno quando la concessione del ruolo aperto ai magistrati di
cassazione sia motivata dalla necessita' di assicurare loro un
maggior grado di autonomia. la decisione e' da respingere non solo
per il merito, che pure potrebbe per altra via condividersi, ma per
le motivazioni con cui la corte vi perviene. se l' istituzione del
ruolo aperto per i magistrati di cassazione corrisponde a quella
premessa -ma motivazioni di ordine costituzionale e ragioni di
opportunita' sembrano invece convincere del contrario- allora
(tralasciando l' avvocatura dello stato che pure aveva avanzata
analoga richiesta) non e' sulle caratteristiche di unitarieta' della
funzione giurisdizionale o sulle garanzie di indipendenza che va
negata l' equiparazione. sebbene quelle caratteristiche non postulino
assimilazione di carriera e retribuzioni, non si puo' tuttavia mutare
legislativamente la configurazione dell' unita' e indipendenza della
magistratura come sono gia' costituzionalmente stabilite. decisione
piu' coerente sarebbe stata la dichiarazione di illegittimita' del
ruolo aperto. non trovando legittima la sua limitazione ai magistrati
di cassazione, e non potendo estenderlo agli altri per il rispetto
dovuto alla discrezionalita' del legislatore, la corte, innovando un
consolidato indirizzo giurisprudenziale, avrebbe dovuto sollevare la
questione innanzi a se stessa e dichiararne l' illegittimita'.
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| art. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
art. 13 comma 2 l. 20 dicembre 1961, n. 1345
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