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126165
IDG790800018
79.08.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gabriele francesco
giudici ordinari, giudici amministrativi e garanzie costituzionali di indipendenza
nota a c. cost. 16 gennaio 1978, n. 1
Giur. cost., s. 1, an. 23 (1978), fasc. 2, pt. 1, pag. 124-139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02302; d023
ad avviso della corte l' unicita' della funzione giurisdizionale distribuita tra magistratura ordinaria, la corte dei conti e il consiglio di stato non sarebbe tale da necessitare l' equiparazione del trattamento normativo tra i magistrati che vi appartengono nemmeno quando la concessione del ruolo aperto ai magistrati di cassazione sia motivata dalla necessita' di assicurare loro un maggior grado di autonomia. la decisione e' da respingere non solo per il merito, che pure potrebbe per altra via condividersi, ma per le motivazioni con cui la corte vi perviene. se l' istituzione del ruolo aperto per i magistrati di cassazione corrisponde a quella premessa -ma motivazioni di ordine costituzionale e ragioni di opportunita' sembrano invece convincere del contrario- allora (tralasciando l' avvocatura dello stato che pure aveva avanzata analoga richiesta) non e' sulle caratteristiche di unitarieta' della funzione giurisdizionale o sulle garanzie di indipendenza che va negata l' equiparazione. sebbene quelle caratteristiche non postulino assimilazione di carriera e retribuzioni, non si puo' tuttavia mutare legislativamente la configurazione dell' unita' e indipendenza della magistratura come sono gia' costituzionalmente stabilite. decisione piu' coerente sarebbe stata la dichiarazione di illegittimita' del ruolo aperto. non trovando legittima la sua limitazione ai magistrati di cassazione, e non potendo estenderlo agli altri per il rispetto dovuto alla discrezionalita' del legislatore, la corte, innovando un consolidato indirizzo giurisprudenziale, avrebbe dovuto sollevare la questione innanzi a se stessa e dichiararne l' illegittimita'.
art. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 art. 13 comma 2 l. 20 dicembre 1961, n. 1345
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