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126176
IDG790600002
79.06.00002 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lipari vito
possibilita' di interpretare estensivamente il comma 3 dell' art. 17 della l. 30 dicembre 1971, n. 1204: limiti
nota a trib. reggio emilia 5 maggio 1977
Riv. it. prev. soc., an. 31 (1978), fasc. 5, pag. 784-786
d7063
premesso che la questione giuridica decisa dalla sentenza annotata risulta nuova e che il rapporto giuridico previdenziale trova il suo presupposto nel rapporto di lavoro o in altra situazione prevista dalla legge per cui l' estinzione di tale rapporto dovrebbe comportare l' estinzione anche del rapporto assicurativo, l' a. rileva che esigenze di carattere sociale hanno portato all' istituto detto della copertura assicurativa del lavoratore ancora per un periodo, pero' definito, dopo l' estinzione del rapporto stesso. l' a. esamina quindi la fattispecie oggetto della sentenza ex art. 17 della legge n. 1204 del 1971, per il quale l' indennita' di maternita' compete solo quando la lavoratrice madre si trovi nella condizione di legge per godere dell' indennita' di disoccupazione, in quanto altrimenti manca la premessa indispensabile per la sostituzione voluta dalla legge.
art. 17 comma 3 l. 30 dicembre 1971, n. 1204
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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