| il problema qui affrontato e' quello relativo alla efficacia nel
tempo della tutela assicurativa per le malattie professionali. l' a.
fa notare che la giurisprudenza della corte di cassazione e'
orientata nel senso di proiettare l' incidenza di un preteso
principio di irretroattivita' nei confronti di "ogni" forma di
ampliamento della sfera oggettiva della tutela contro le malattie
professionali: orientamento, questo, che l' a. respinge sulla base di
un' amplissima analisi relativa alla normativa introdotta dal regio
decreto 13 maggio 1929, n. 928 prima, e dalla legge di riforma del
1935 poi, di un esame puntualissimo della loro portata, del
significato che hanno avuto, delle novita' che hanno inserito nella
materia, con particolare riferimento al problema del c.d. "rischio
precostituito", che ritiene ricompreso nel sistema legislativo
introdotto dalla legge di riforma del 1935; della fondatezza del
parallelismo fra assicurazione privata e sociale, con quello che ne
consegue; del problema relativo alla individuazione del momento della
manifestazione "legale" della tecnopatia. infine, richiamando l' art.
11 delle disposizioni sulla legge in generale, fa presente che la
legge e' irretroattiva soltanto nei confronti di fatti o situazioni
che abbiano esaurito la loro rilevanza, non nei confronti di quelli
che sono ancora pendenti, in attesa di ulteriori sviluppi: ed e'
proprio questo il criterio discriminante in base al quale si potra'
stabilire il "naturale" ambito di applicazione della legge senza
dover parlare di "retroattivita'". alla luce di queste
considerazioni, successivamente, ribadisce che il decreto del
presidente della repubblica 9 giugno 1975, n. 482, classificato come
"regolamento delegato", e' irretroattivo e che la disciplina da esso
prevista coinvolgera' solamente le situazioni anteriori alla sua
entrata in vigore ma non ancora "esaurite".
| |