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126177
IDG790600018
79.06.00018 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
galligani giorgio
efficacia nel tempo della nuova tutela contro le tecnopatie
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 29 (1978), fasc. 5, pt. 3, pag. 3-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d701
il problema qui affrontato e' quello relativo alla efficacia nel tempo della tutela assicurativa per le malattie professionali. l' a. fa notare che la giurisprudenza della corte di cassazione e' orientata nel senso di proiettare l' incidenza di un preteso principio di irretroattivita' nei confronti di "ogni" forma di ampliamento della sfera oggettiva della tutela contro le malattie professionali: orientamento, questo, che l' a. respinge sulla base di un' amplissima analisi relativa alla normativa introdotta dal regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 prima, e dalla legge di riforma del 1935 poi, di un esame puntualissimo della loro portata, del significato che hanno avuto, delle novita' che hanno inserito nella materia, con particolare riferimento al problema del c.d. "rischio precostituito", che ritiene ricompreso nel sistema legislativo introdotto dalla legge di riforma del 1935; della fondatezza del parallelismo fra assicurazione privata e sociale, con quello che ne consegue; del problema relativo alla individuazione del momento della manifestazione "legale" della tecnopatia. infine, richiamando l' art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, fa presente che la legge e' irretroattiva soltanto nei confronti di fatti o situazioni che abbiano esaurito la loro rilevanza, non nei confronti di quelli che sono ancora pendenti, in attesa di ulteriori sviluppi: ed e' proprio questo il criterio discriminante in base al quale si potra' stabilire il "naturale" ambito di applicazione della legge senza dover parlare di "retroattivita'". alla luce di queste considerazioni, successivamente, ribadisce che il decreto del presidente della repubblica 9 giugno 1975, n. 482, classificato come "regolamento delegato", e' irretroattivo e che la disciplina da esso prevista coinvolgera' solamente le situazioni anteriori alla sua entrata in vigore ma non ancora "esaurite".
r.d. 13 maggio 1929, n. 928 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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