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| IDG790600197 | |
| 79.06.00197 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marasa' giorgio
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| la seconda direttiva c.e.e. in materia di societa' per azioni
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| Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 656-680
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31220; d8701
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| l' a. nota come le norma di attuazione della prima direttiva cee in
materia di societa' per azioni abbiano suscitato molte perplessita' e
problemi, primo fra tutti quello della determinazione dei soggetti
investiti dalla direttiva nonche' quello della denominazione sociale.
in tema di requisiti dell' atto costitutivo l' a. non nota molte
differenze rispetto al nostro art. 2328 del codice civile,mentre in
tema di capitale sociale il legislatore si e' tenuto ampiamente al di
sopra di quello comunitario. una differenza notevole si ha in tema di
conferimenti in danaro; infatti, mentre nega l' ammissibilita' di una
liberazione non integrale dei conferimenti in natura, la direttiva
prevede che le azioni in natura devono essere liberate entro cinque
anni dalla costituzione della societa' o della delibera di aumento di
capitale. altra differenza riguarda la distribuzione degli utili che,
viene vietata dalla direttiva, se comportante la riduzione dell'
attivo del bilancio al di sotto del capitale e riserve mentre e'
prevista dal legislatore italiano anche in presenza di perdita
integrale della riserva. l' acquisto da parte della societa' di
azioni e' invece regolato dal legislatore comunitario molto piu'
severamente che dal nostro, mentre la disciplina del diritto di
opzione e' meno rigorosa di quella italiana. interessante e' l' art.
25 della direttiva che subordina l' aumento di capitale, alla
presenza di piu' categorie, all' autorizzazione di ciascuna di esse,
principio che, secondo l' a., si evince anche dall' art. 2376 del
nostro codice civile.
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| d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127
art. 2328 c.c.
art. 2326 c.c.
art. 2441 c.c.
art. 2376 c.c.
art. 2357 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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