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126188
IDG790600201
79.06.00201 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carraro luigi
per un' esigenza di coerenza e di chiarezza nella riforma del matrimonio concordatario
Riv. dir. civ., an. 24 (1978), fasc. 6, pt. 2, pag. 618-621
d301220
l' a. esamina l' art. 8 della terza bozza di revisione del concordato presentata al senato, e nota come in detto articolo vi siano numerose contraddizioni. si ammette infatti che le sentenze canoniche di nullita' diventino efficaci nella repubblica italiana mediante sentenza di delibazione della corte d' appello; l' art. 798 del codice di procedura civile prevede che la corte d' appello possa procedere al riesame della domanda anche nel caso di contumacia; e cio' per un motivo di coscienza, per cui chi fosse credente al momento della celebrazione ed avesse in seguito mutato la propria fede non sia costretto a soggiacere a giudici ecclesiastici. ma, sostiene l' a., se questa e' la ratio dell' art. 798, il riesame della sentenza non puo' che avvenire sulla base del diritto civile e cosi' avremmo un matrimonio che fino a quando le parti continuano ad essere credenti e' disciplinato dal diritto canonico, e quando non lo sono piu' dal diritto civile.
art. 798 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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