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126192
IDG790600205
79.06.00205 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
berlingieri francesco
clausole arbitrali e buona fede
nota a cass. sez. un. 25 maggio 1976, n. 1877
Dir. maritt., s. 3, an. 53 (1978), fasc. 3, pag. 444-456
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9371; d9300; d30672
l' a. critica la sentenza delle sezioni unite della corte di cassazione, nella parte in cui stabilisce: "puo' l' esigenza della forma scritta ritenersi soddisfatta anche dal fatto che si renda accertabile in altro modo la provenienza personale delle vicendevoli dichiarazioni scritte, a condizione pero' che esse siano pur sempre specifiche, ossia contengano gli elementi essenziali atti a configurare da un punto di vista giuridico, la validita' del negozio, e non si limitino a richiamare genericamente un negozio altrimenti concluso o, peggio, un formulario da chiunque predisposto, come avviene per solito nella stipulazione della clausola a mezzo di relazione meramente generica contenuta in un contratto scritto di scambio". la corte in sostanza, pur riconoscendo che l' unico requisito richiesto dalla convenzione di new york e' l' atto scritto, fonda le proprie deduzioni sull' esigenza della "specificita'" dell' approvazione.
conv. bruxelles 1968 (sulla competenza giurisdizionale) conv. new york 1958 (sui lodi arbitrali)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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