| 126196 | |
| IDG790600301 | |
| 79.06.00301 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| gerini armando
| |
| la trascrizione della vendita con riserva di proprieta'
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. dir. ipot., an. 20 (1978), fasc. 2, pag. 174-183
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30830; d30630
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. dopo aver osservato che il codice civile tratta della vendita
con riserva di proprieta' per le sole cose mobili e che nulla dice
degli immobili, anche se e' innegabile l' ammissibilita' del patto in
questo ultimo campo, ne analizza la natura giuridica considerando che
il compratore acquista sin dal momento della stipulazione dell' atto
un diritto reale, sebbene sottoposto a condizione sospensiva. tale
interpretazione e' avvalorata dall' art. 1 del d.p.r. 26 ottobre 1972
n. 634 (invim). una tale considerazione comporta, sempre secondo l'
a., la necessita' di una trascrizione immediata dell' atto di vendita
contro il venditore ed a favore del compratore e contemporaneamente
l' operazione inversa. la confusione sulla natura di questo tipo di
vendita si ha sotto l' aspetto fiscale, poiche' si riconosce all'
assegnatario, in caso di suo decesso, agli effetti dei tributi
successori, soltanto un diritto di credito. l' a. sostiene che la
teoria piu' corretta sia quella che considera la vendita con riserva
di proprieta' come una vendita sottoposta ad una particolare
condizione sospensiva e che, agli effetti dell' invim, si possano
distinguere tre periodi. il primo che ha come termine finale la data
dell' atto di vendita, conforme all' art. 1 del d.p.r. 23 dicembre
1974, n. 688. il secondo che prevede come termine iniziale la data
suddetta e come termine finale quello di apertura della successione.
solo se l' immobile viene venduto da parte degli eredi si avra' un
terzo periodo, con termine iniziale la data di apertura della
successione e termine finale quello dell' atto di rivendita.
| |
| art. 1523 c.c.
art. 1526 c.c.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 688
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |