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126200
IDG790600305
79.06.00305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghigo cristina
le trascrizioni degli acquisti dei beni destinati all' esercizio dell' impresa di uno dei coniugi e quella degli acquisti dei beni che servono all' esercizio della sua professione (artt. 178 e 179 lettera d del cod. civ.)
nota a decr. presidente trib. lucca 8 maggio 1978
Riv. dir. ipot., an. 20 (1978), fasc. 2, pag. 266-271
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30830; d30128
l' a. critica la decisione del presidente del tribunale di lucca dell' 8 maggio 1978, che ammette la possibilita' di inibire la comunione sugli immobili acquistati da uno dei coniugi -sia che rientrino nell' art. 179 lett. d sia che non rientrino in suddetto articolo- da una dichiarazione di consenso dell' altro coniuge che non deve essere necessariamente contestuale all' atto di acquisto. l' a. sostiene che il notaio ha commesso l' errore a redigere l' atto dell' acquisto, poiche' questi non rientra nell' art. 179 lett. d - beni immobili per l' esercizio della professione - ma nell' art. 178 - beni immobili per l' esercizio dell' impresa. se tale articolo fosse stato applicato l' intervento dell' altro coniuge nell' atto non sarebbe stato necessario in quanto la legge non lo richiede. poiche' questo articolo non e' stato applicato la dichiarazione dell' altro coniuge era necessaria contestualmente all' atto, come la legge chiaramente dice e come buona parte della dottrina sostiene. per queste ragioni l' a. sostiene che il riconoscimento successivo della natura personale del bene acquistato dal marito compiuta dalla moglie non abbia valore, proprio perche' i terzi ne sarebbero danneggiati in quanto potrebbero trovarsi nella condizione di vedersi sottratto un bene successivamente all' iscrizione dell' ipoteca.
art. 178 c.c. art. 179 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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