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| IDG790600305 | |
| 79.06.00305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ghigo cristina
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| le trascrizioni degli acquisti dei beni destinati all' esercizio
dell' impresa di uno dei coniugi e quella degli acquisti dei beni che
servono all' esercizio della sua professione (artt. 178 e 179 lettera
d del cod. civ.)
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| nota a decr. presidente trib. lucca 8 maggio 1978
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| Riv. dir. ipot., an. 20 (1978), fasc. 2, pag. 266-271
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30830; d30128
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| l' a. critica la decisione del presidente del tribunale di lucca
dell' 8 maggio 1978, che ammette la possibilita' di inibire la
comunione sugli immobili acquistati da uno dei coniugi -sia che
rientrino nell' art. 179 lett. d sia che non rientrino in suddetto
articolo- da una dichiarazione di consenso dell' altro coniuge che
non deve essere necessariamente contestuale all' atto di acquisto. l'
a. sostiene che il notaio ha commesso l' errore a redigere l' atto
dell' acquisto, poiche' questi non rientra nell' art. 179 lett. d -
beni immobili per l' esercizio della professione - ma nell' art. 178
- beni immobili per l' esercizio dell' impresa. se tale articolo
fosse stato applicato l' intervento dell' altro coniuge nell' atto
non sarebbe stato necessario in quanto la legge non lo richiede.
poiche' questo articolo non e' stato applicato la dichiarazione dell'
altro coniuge era necessaria contestualmente all' atto, come la legge
chiaramente dice e come buona parte della dottrina sostiene. per
queste ragioni l' a. sostiene che il riconoscimento successivo della
natura personale del bene acquistato dal marito compiuta dalla moglie
non abbia valore, proprio perche' i terzi ne sarebbero danneggiati in
quanto potrebbero trovarsi nella condizione di vedersi sottratto un
bene successivamente all' iscrizione dell' ipoteca.
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| art. 178 c.c.
art. 179 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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