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| IDG790600306 | |
| 79.06.00306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cantone mauro
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| nota a decr. trib. padova 9 dicembre 1977
decr. trib. parma 3 gennaio 1978
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| Riv. dir. ipot., an. 20 (1978), fasc. 2, pag. 280-283
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30128
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| l' a. analizza criticamente i due decreti, i quali, dovendo giudicare
sulla possibilita' di revoca dell' atto unilaterale di scelta del
regime di separazione dei beni in base al primo comma dell' art. 228
della legge 19 maggio 1975 n. 151, durante il periodo transitorio con
scadenza il 15 gennaio 1978, affermano due principi diametralmente
opposti. nella prima decisione il giudice aveva negato lo ius
poenitendi ammettendo la modificazione del regime di separazione
soltanto dopo previa autorizzazione del giudice, nella seconda si
ammetteva tale possibilita' senza l' autorizzazione. l' a. analizza
in proposito le diverse posizioni della dottrina e si viene a trovare
in accordo con il tribunale di parma poiche' sostiene: "se si nega lo
jus poenitendi, non si capisce quale senso abbia l' attesa sino alla
scadenza del 15 gennaio 1978, giacche' la scelta e' ormai definitiva
ed i suoi effetti hanno luogo ex tunc, cioe' a partire dalla data di
entrata in vigore della legge di riforma -20 settembre 1975-. ma la
definitiva ... si riferisce ... alla disciplina dell' art. 228, cioe'
non puo' concepirsi come paralisi della liberta' contrattuale dei
coniugi, i quali ben possono, anche prima del 16 gennaio 1978,
cambiare nuovamente sul loro regime matrimoniale".
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| art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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