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126201
IDG790600306
79.06.00306 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cantone mauro
nota a decr. trib. padova 9 dicembre 1977 decr. trib. parma 3 gennaio 1978
Riv. dir. ipot., an. 20 (1978), fasc. 2, pag. 280-283
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
l' a. analizza criticamente i due decreti, i quali, dovendo giudicare sulla possibilita' di revoca dell' atto unilaterale di scelta del regime di separazione dei beni in base al primo comma dell' art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151, durante il periodo transitorio con scadenza il 15 gennaio 1978, affermano due principi diametralmente opposti. nella prima decisione il giudice aveva negato lo ius poenitendi ammettendo la modificazione del regime di separazione soltanto dopo previa autorizzazione del giudice, nella seconda si ammetteva tale possibilita' senza l' autorizzazione. l' a. analizza in proposito le diverse posizioni della dottrina e si viene a trovare in accordo con il tribunale di parma poiche' sostiene: "se si nega lo jus poenitendi, non si capisce quale senso abbia l' attesa sino alla scadenza del 15 gennaio 1978, giacche' la scelta e' ormai definitiva ed i suoi effetti hanno luogo ex tunc, cioe' a partire dalla data di entrata in vigore della legge di riforma -20 settembre 1975-. ma la definitiva ... si riferisce ... alla disciplina dell' art. 228, cioe' non puo' concepirsi come paralisi della liberta' contrattuale dei coniugi, i quali ben possono, anche prima del 16 gennaio 1978, cambiare nuovamente sul loro regime matrimoniale".
art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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