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| IDG790600349 | |
| 79.06.00349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| de paola giovanni
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| effetti previdenziali del licenziamento illegittimo
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| Prev. soc., an. 34 (1978), fasc. 5, pag. 1283-1289
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d763
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| nella prima parte dell' articolo l' a. illustra il contenuto e gli
effetti dell' art. 18 dello statuto dei lavoratori, che disciplina l'
ipotesi di illegittimita' del licenziamento in maniera del tutto
differente rispetto alla precedente normativa (legge n. 604 del
1966). in base al predetto art. 18, il rapporto di lavoro, per
effetto della sentenza che annulla il licenziamento o ne dichiara l'
inefficacia o la nullita', si considera come non interrotto, e cio'
si riflette su alcuni diritti del lavoratore (aumenti periodici di
paga, durata delle ferie, misura dell' indennita' di preavviso e di
anzianita'). l' a. esamina, quindi, il caso di impossibilita' della
reintegrazione per giustificato motivo oggettivo, nonche' l'
eventualita' del risarcimento del danno subito dal lavoratore per
licenziamento inefficace o invalido, alla luce della piu' recente
giurisprudenza pretorile. quanto poi ai riflessi previdenziali della
reintegrazione, l' a. alla luce di quanto disposto dall' art. 12
della legge n. 153 del 1969, si esprime in senso favorevole all'
assoggettamento contributivo delle somme dovute per il primo periodo,
ancorche' esse abbiano carattere risarcitorio.
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| art. 18 l. 20 marzo 1970, n. 300
art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604
art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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