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126212
IDG790600349
79.06.00349 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de paola giovanni
effetti previdenziali del licenziamento illegittimo
Prev. soc., an. 34 (1978), fasc. 5, pag. 1283-1289
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d763
nella prima parte dell' articolo l' a. illustra il contenuto e gli effetti dell' art. 18 dello statuto dei lavoratori, che disciplina l' ipotesi di illegittimita' del licenziamento in maniera del tutto differente rispetto alla precedente normativa (legge n. 604 del 1966). in base al predetto art. 18, il rapporto di lavoro, per effetto della sentenza che annulla il licenziamento o ne dichiara l' inefficacia o la nullita', si considera come non interrotto, e cio' si riflette su alcuni diritti del lavoratore (aumenti periodici di paga, durata delle ferie, misura dell' indennita' di preavviso e di anzianita'). l' a. esamina, quindi, il caso di impossibilita' della reintegrazione per giustificato motivo oggettivo, nonche' l' eventualita' del risarcimento del danno subito dal lavoratore per licenziamento inefficace o invalido, alla luce della piu' recente giurisprudenza pretorile. quanto poi ai riflessi previdenziali della reintegrazione, l' a. alla luce di quanto disposto dall' art. 12 della legge n. 153 del 1969, si esprime in senso favorevole all' assoggettamento contributivo delle somme dovute per il primo periodo, ancorche' esse abbiano carattere risarcitorio.
art. 18 l. 20 marzo 1970, n. 300 art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 12 l. 30 aprile 1969, n. 153
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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