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| IDG790600355 | |
| 79.06.00355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marra eugenio
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| omissione contributiva. pregiudizio sulla misura della pensione
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| nota a cass. sez. lav. 22 ottobre 1976, n. 3793
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| Riv. it. prev. soc., an. 31 (1978), fasc. 6, pag. 958-963
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7032; d70330
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| l' a. delinea i meccanismi seguenti all' omesso versamento dei
contributi assicurativi da parte del datore di lavoro. nel campo
previdenziale i contributi non prescritti sono recuperabili tramite
l' azione dell' inps e dell' ispettorato del lavoro; per i contributi
prescritti vi e' la possibilita' di costituire la rendita vitalizia
prevista dall' art. 13 legge n. 1338 del 1962. mancando queste
condizioni, per i contributi non prescritti vige la regola dell'
automaticita' delle prestazioni, ossia il loro riconoscimento purche'
sia provata la sussistenza del rapporto di lavoro; per i contributi
prescritti si ha la responsabilita' contrattuale del datore di lavoro
per i danni, in base all' art. 2116 comma 2 codice civile, la
relativa azione prescrivendosi in 10 anni. nella fattispecie, l' a.
condivide l' opinione della sentenza annotata, affermando l'
unitarieta' del rapporto previdenziale, seppure posto a coprire sia
il rischio dell' invalidita' che della vecchiaia, con effetto, quanto
alla prestazione, alternativo preclusivo. liquidata quindi la
pensione di invalidita', il danno sta nella differenza tra l' importo
teoricamente liquidabile e la pensione di fatto fruita a causa della
minore contribuzione.
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| art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338
art. 2116 comma 2 c.c.
art. 23 ter d.l. 30 giugno 1972, n. 267
l. 11 agosto 1972, n. 485
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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