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126218
IDG790600357
79.06.00357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrari gennaro
omissione contributiva e pubblico impiego
Riv. it. prev. soc., an. 31 (1978), fasc. 6, pag. 877-893
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d7032; d7033; d143
tradizionalmente, in materia di risarcimento danni richiesto dal pubblico impiegato ex art. 2116 comma 2 codice civile, la cassazione ha affermato la competenza del giudice amministrativo, in quanto esso ha giurisdizione esclusiva per i ricorsi relativi al rapporto di pubblico impiego; viceversa il consiglio di stato ha ritenuto competente il giudice ordinario, in quanto "questione relativa a diritti patrimoniali conseguenziali". l' a. sostiene la competenza del giudice amministrativo, in tal senso segnalando la sentenza del consiglio di stato sez. iv del 29 aprile 1977 n. 443. cio' che e' peculiare nell' obbligazione risarcitoria da omissione contributiva e' sia la sua origine legale, sia soprattutto il fatto che essa sorge quando la prescrizione libera l' amministrazione dall' obbligazione contributiva scaturente dal rapporto di impiego. inoltre l' a. aderisce all' opinione della sentenza sopra ricordata, che individua l' inizio della prescrizione dell' azione risarcitoria nel momento in cui si prescrive il diritto dell' inps a riscuotere i contributi.
art. 2116 comma 2 c.c. art. 29 comma 1 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 art. 41 l. 30 aprile 1969, n. 153 art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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