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| IDG790600357 | |
| 79.06.00357 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ferrari gennaro
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| omissione contributiva e pubblico impiego
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| Riv. it. prev. soc., an. 31 (1978), fasc. 6, pag. 877-893
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d7032; d7033; d143
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| tradizionalmente, in materia di risarcimento danni richiesto dal
pubblico impiegato ex art. 2116 comma 2 codice civile, la cassazione
ha affermato la competenza del giudice amministrativo, in quanto esso
ha giurisdizione esclusiva per i ricorsi relativi al rapporto di
pubblico impiego; viceversa il consiglio di stato ha ritenuto
competente il giudice ordinario, in quanto "questione relativa a
diritti patrimoniali conseguenziali". l' a. sostiene la competenza
del giudice amministrativo, in tal senso segnalando la sentenza del
consiglio di stato sez. iv del 29 aprile 1977 n. 443. cio' che e'
peculiare nell' obbligazione risarcitoria da omissione contributiva
e' sia la sua origine legale, sia soprattutto il fatto che essa sorge
quando la prescrizione libera l' amministrazione dall' obbligazione
contributiva scaturente dal rapporto di impiego. inoltre l' a.
aderisce all' opinione della sentenza sopra ricordata, che individua
l' inizio della prescrizione dell' azione risarcitoria nel momento in
cui si prescrive il diritto dell' inps a riscuotere i contributi.
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| art. 2116 comma 2 c.c.
art. 29 comma 1 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 41 l. 30 aprile 1969, n. 153
art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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