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| IDG790600358 | |
| 79.06.00358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cinelli maurizio
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| controversie previdenziali: l' art. 148 delle disp. att. del c.p.c. e
i termini di decadenza per l' esercizio dell' azione giudiziaria
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| nota a cass. sez. lav. 28 novembre 1977, n. 5213
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| Riv. it. prev. soc., an. 31 (1978), fasc. 6, pag. 942-946
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| d761; d4193
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| la sentenza annotata ha ritenuto che anche il termine di decadenza
per l' inizio dell' azione giudiziaria, quale quello di cui all' art.
58 del testo unico sugli assegni familiari, e' abrogato in base al
nuovo testo dell' art. 148 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, per cui dopo la conclusione del
procedimento amministrativo, l' azione e' proponibile nel rispetto
del solo termine di prescrizione del diritto fatto valere in
giudizio. l' a. critica tale orientamento. invero, nella materia
della previdenza e assistenza obbligatorie, cosi' come il ricorso
amministrativo e' diretto non gia' all' eliminazione dell' atto
amministrativo ritenuto lesivo, ma ad ottenere il riesame di cio' che
e' stato esaminato e deciso dall' autorita' che ha emanato l' atto,
anche l' azione giudiziaria e' diretta ad accertare non la
legittimita' o meno del provvedimento adottato dall' ente
previdenziale, bensi' l' esistenza del diritto vantato dall'
assicurato, e quindi comporta non l' impugnazione, ma il riesame del
rapporto. pertanto, l' art. 148 citato ha abrogato solo le
disposizioni di legge che condizionano la proponibilita' della
domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti
amministrativi contenziosi, ma non le norme che pongono un termine di
decadenza per la proposizione dell' azione giudiziaria.
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| art. 57 d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797
art. 58 d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797
art. 148 disp. att. c.p.c.
art. 9 l. 11 agosto 1973, n. 533
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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