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126219
IDG790600358
79.06.00358 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cinelli maurizio
controversie previdenziali: l' art. 148 delle disp. att. del c.p.c. e i termini di decadenza per l' esercizio dell' azione giudiziaria
nota a cass. sez. lav. 28 novembre 1977, n. 5213
Riv. it. prev. soc., an. 31 (1978), fasc. 6, pag. 942-946
d761; d4193
la sentenza annotata ha ritenuto che anche il termine di decadenza per l' inizio dell' azione giudiziaria, quale quello di cui all' art. 58 del testo unico sugli assegni familiari, e' abrogato in base al nuovo testo dell' art. 148 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui dopo la conclusione del procedimento amministrativo, l' azione e' proponibile nel rispetto del solo termine di prescrizione del diritto fatto valere in giudizio. l' a. critica tale orientamento. invero, nella materia della previdenza e assistenza obbligatorie, cosi' come il ricorso amministrativo e' diretto non gia' all' eliminazione dell' atto amministrativo ritenuto lesivo, ma ad ottenere il riesame di cio' che e' stato esaminato e deciso dall' autorita' che ha emanato l' atto, anche l' azione giudiziaria e' diretta ad accertare non la legittimita' o meno del provvedimento adottato dall' ente previdenziale, bensi' l' esistenza del diritto vantato dall' assicurato, e quindi comporta non l' impugnazione, ma il riesame del rapporto. pertanto, l' art. 148 citato ha abrogato solo le disposizioni di legge che condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi, ma non le norme che pongono un termine di decadenza per la proposizione dell' azione giudiziaria.
art. 57 d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797 art. 58 d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797 art. 148 disp. att. c.p.c. art. 9 l. 11 agosto 1973, n. 533
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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