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126253
IDG790900140
79.09.00140 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
crespi alberto
la testimonianza del giornalista nel processo penale in un disegno di legge ministeriale
Riv. dir. proc., s. 2, an. 32 (1977), fasc. 4, pag. 663-668
d61462; d9694
l' a. esamina un recente disegno di legge che sotto il titolo di "modificazioni alla legge 3 febbraio 1963 n. 69, sull' ordinamento della professione di giornalista" ha riproposto la non punibilita' di giornalisti ed editori "se rifiutano di rilevare la fonte delle notizie nei procedimenti avanti all' autorita' giudiziaria stabilendo poi che delle notizie di cui non e' rilevata la fonte il giudice non possa tenerne conto a pena di nullita'". rileva come dovrebbero estendersi pure ai banchieri ed ai commercialisti quelle garanzie delle quali si vorrebbe ora, con singolare stravaganza, privilegiare esclusivamente i giornalisti. conclude nel ritenere che nessuna indulgente considerazione merita la scelta operata dalla proposta legislativa e stupisce, a riguardo, il "maldestro tentativo di accreditare in sede giudiziaria un' attivita', quale quella giornalistica, troppo spesso avventurosamente spiegata con tale completo disprezzo delle alternative che cosi' frequentemente si affacciano alla mente di chi giudica, da essere in altri paesi -naturalmente meno civili del nostro- severamente vietata e ritenuta anzi degna di severe sanzioni".
art. 351 c.p.p. art. 359 c.p.p. art. 372 c.p.p. l. 3 febbraio 1963, n. 69
Ist. dir. penale - Univ. TO



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