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Documento


126267
IDG790900154
79.09.00154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cavallari vincenzo
il diritto dell' imputato al rifiuto della difesa tecnica
relazione al xiv congresso nazionale giuridico-forense sul tema "difesa, autodifesa e convenzione europea dei diritti dell' uomo", l' aquila, 9-13 settembre 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 3, pag. 842-858
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6035; d02320
l' a. affronta un problema particolarmente dibattuto in questi tempi, a seguito di talune vicende giudiziarie di notevole rilievo, politico e giuridico: il diritto dell' imputato di rinunciare all' assistenza del difensore, non nominando o revocando il difensore di fiducia e rifiutando qualsiasi difensore d' ufficio. prendendo le mosse dall' art. 24 comma 2 costituzione, che ha riguardo tanto all' autodifesa quanto alla difesa tecnica, egli, rilevato che se la norma riconosce il diritto al difensore, non stabilisce pero' la inderogabile necessarieta' della presenza attiva del difensore, pone il problema, centrale, se la difesa costituisca diritto non solo "inviolabile", ma anche irrinunciabile, nel senso che l' imputato non possa rinunziare alla difesa tecnica. ricordati i poteri esclusivi del difensore, e che la difesa tecnica finisce sempre con il condizionare l' autodifesa, l' a. nega che si possa parlare, sotto alcun profilo, di difesa, se tra imputato e difensore non esistono fiducia e collaborazione, con la conseguente invocabilita', per il difensore nominato d' ufficio in tale situazione, della giusta causa al rifiuto dell' incarico previsto dall' art. 131 comma 2 codice procedura penale. accenna conseguentemente alle riforme legislative che si renderebbero opportune in seguito all' accoglimento della tesi sostenuta della possibilita' di rifiuto di difesa tecnica da parte dell' imputato: modalita' ed effetti del rifiuto; istituzione del "garante", e cioe' di un tecnico con limitati poteri di intervento attinenti esclusivamente alla regolarita' formale del dibattimento, privo di ius postulandi. osserva in chiusura che l' assistenza imposta a chi la rifiuta non realizza alcuna tutela, ne' dell' imputato, ne' degli interessi pubblici sottostanti al processo penale
art. 24 comma 2 cost. art. 125 c.p.p. art. 131 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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