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126269
IDG790900156
79.09.00156 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ferrua paolo
riforme processuali con aspirazioni accusatorie e pericoli di degenerazione inquisitoria (a proposito di un raffronto tra le vicende della legge-delega 1974 e il processo penale della francia rivoluzionaria)
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 3, pag. 877-932
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d62152; d680
l' a., esaminando i lavori preparatori della legge-delega 3 aprile 1974, n. 108 (per l' emanazione di un nuovo codice di procedura penale), evidenzia le ambiguita' che il testo definitivo della legge contiene sul terreno dei rapporti tra dibattimento e fasi anteriori, giustificando lo scetticismo di quanti prevedono il risorgere nel nuovo processo dell' attuale istruttoria formale con le note degenerazioni a cui va incontro il sistema misto. richiamandosi all' esperienza processuale della francia rivoluzionaria, l' a. sottolinea la responsabilita' che compete al sistema delle c.d. letture dibattimentali nello scadimento dei principi accusatori affermati dall' assemblea costituente con il decret 1971 che riorganizzo' il processo penale secondo i criteri della common law (accusa popolare, pubblicita' ed oralita' della procedura, parita' tra accusa e difesa, prove morali e giuria). negli anni successivi -in un clima politico piu' sensibile alle esigenze di difesa sociale che ai diritti di liberta'- gli ideali accusatori subirono un graduale declino, dapprima con le limitazioni all' oralita' del giudizio introdotte dal code dell' anno iv (1795), poi con il ripristino della segretezza negli stadi iniziali del procedimento sancito dalla "novella" dell' anno ix (1801), sino alla soluzione di autentico compromesso tra l' ordonnance 1670 e le leggi rivoluzionarie, escogitata dal code d' instruction criminelle 1808. l' a. osserva che l' involuzione inquisitoria realizzatasi in francia dagli anni della rivoluzione al dominio napoleonico dovrebbe costituire un segnale d' allarme in relazione alle attuali prospettive di riforma; un monito, soprattutto, per il legislatore delegato a circoscrivere, attraverso una piu' corretta definizione delle attivita' probatorie esperibili in sede predibattimentale e utilizzabili in giudizio, le deroghe che i criteri direttivi della legge-delega apportano all' oralita' e al contraddittorio.
l. delega 3 aprile 1974, n. 108
Ist. dir. penale - Univ. TO



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