| l' a., esaminando i lavori preparatori della legge-delega 3 aprile
1974, n. 108 (per l' emanazione di un nuovo codice di procedura
penale), evidenzia le ambiguita' che il testo definitivo della legge
contiene sul terreno dei rapporti tra dibattimento e fasi anteriori,
giustificando lo scetticismo di quanti prevedono il risorgere nel
nuovo processo dell' attuale istruttoria formale con le note
degenerazioni a cui va incontro il sistema misto. richiamandosi all'
esperienza processuale della francia rivoluzionaria, l' a. sottolinea
la responsabilita' che compete al sistema delle c.d. letture
dibattimentali nello scadimento dei principi accusatori affermati
dall' assemblea costituente con il decret 1971 che riorganizzo' il
processo penale secondo i criteri della common law (accusa popolare,
pubblicita' ed oralita' della procedura, parita' tra accusa e difesa,
prove morali e giuria). negli anni successivi -in un clima politico
piu' sensibile alle esigenze di difesa sociale che ai diritti di
liberta'- gli ideali accusatori subirono un graduale declino,
dapprima con le limitazioni all' oralita' del giudizio introdotte dal
code dell' anno iv (1795), poi con il ripristino della segretezza
negli stadi iniziali del procedimento sancito dalla "novella" dell'
anno ix (1801), sino alla soluzione di autentico compromesso tra l'
ordonnance 1670 e le leggi rivoluzionarie, escogitata dal code d'
instruction criminelle 1808. l' a. osserva che l' involuzione
inquisitoria realizzatasi in francia dagli anni della rivoluzione al
dominio napoleonico dovrebbe costituire un segnale d' allarme in
relazione alle attuali prospettive di riforma; un monito,
soprattutto, per il legislatore delegato a circoscrivere, attraverso
una piu' corretta definizione delle attivita' probatorie esperibili
in sede predibattimentale e utilizzabili in giudizio, le deroghe che
i criteri direttivi della legge-delega apportano all' oralita' e al
contraddittorio.
| |