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126270
IDG790900157
79.09.00157 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
valiante mario
le deroghe agli effetti della connessione nella nuova disciplina legislativa
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 3, pag. 933-950
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6022; d02301
ricordato che il processo penale non e' strumento di politica criminale, e che talune disposizioni della legge 8 agosto 1977 n. 535 hanno posto rimedio ad alcune gravi disfunzioni del processo, accelerandone il corso, l' a. critica le nuove disposizioni in materia di connessione. dopo aver rilevato che la connessione deroga alle regole di giurisdizione, di competenza per materia, di competenza per territorio, alle regole probatorie, e che le ragioni di tali deroghe consistono in una piu' equa determinazione della pena, nella coerenza dei giudicati, nella acquisizione e valutazione unitaria degli elementi di prova, e che in sostanza la logica della connessione e' la logica della piu' sollecita conclusione del processo, l' a. osserva che la nuova legge, che indica semplicemente dei casi di deroga agli effetti che la connessione produce sulla competenza e ai fini della riunione di procedimenti, e' contraddittoria con il sistema, non e' idonea ad accelerare il corso della giustizia, e' discutibile sotto il profilo costituzionale alla luce del principio del giudice naturale precostituito per legge, e poco opportuna sotto il profilo politico.
art. 25 comma 1 cost. art. 45 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 535
Ist. dir. penale - Univ. TO



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