| ricordato che il processo penale non e' strumento di politica
criminale, e che talune disposizioni della legge 8 agosto 1977 n. 535
hanno posto rimedio ad alcune gravi disfunzioni del processo,
accelerandone il corso, l' a. critica le nuove disposizioni in
materia di connessione. dopo aver rilevato che la connessione deroga
alle regole di giurisdizione, di competenza per materia, di
competenza per territorio, alle regole probatorie, e che le ragioni
di tali deroghe consistono in una piu' equa determinazione della
pena, nella coerenza dei giudicati, nella acquisizione e valutazione
unitaria degli elementi di prova, e che in sostanza la logica della
connessione e' la logica della piu' sollecita conclusione del
processo, l' a. osserva che la nuova legge, che indica semplicemente
dei casi di deroga agli effetti che la connessione produce sulla
competenza e ai fini della riunione di procedimenti, e'
contraddittoria con il sistema, non e' idonea ad accelerare il corso
della giustizia, e' discutibile sotto il profilo costituzionale alla
luce del principio del giudice naturale precostituito per legge, e
poco opportuna sotto il profilo politico.
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