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Documento


126280
IDG790900167
79.09.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
riccomagno giorgio
le immissioni inquinanti nelle acque del mare in rapporto alle leggi 14 luglio 1965, n. 963 e 10 maggio 1976, n. 319
nota a cass. sez. iii pen. 13 ottobre 1975 trib. la spezia 15 ottobre 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 3, pag. 1174-1180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5001; d539
evidenziato come l' annotata sentenza della cassazione risolva il problema della competenza per territorio del reato di immissione di sostanze inquinanti nelle acque marine con riferimento al luogo in cui le sostanze inquinanti raggiungono le acque marine, e che la pronuncia ha accolto la tesi, gia' fatta propria dal pretore e dal tribunale di massa, che nega ogni valore scriminante alle autorizzazioni emanate dal comandante del compartimento marittimo per la "immissione di rifiuti nelle acque marittime", oltre a porre in evidenza la decisiva importanza della prova tecnica nella repressione dei reati di inquinamento, l' a. esamina il problema della successione di leggi penali nel tempo posto dall' entrata in vigore della legge "merli" del 10 maggio 1976 n. 319, sostenendo che l' abrogazione di cui all' art. 26 legge citata ha riguardo unicamente alle fattispecie di reato ove il precetto sia ricollegabile, anche indirettamente, alla disciplina degli scarichi.
art. 15 lett. e l. 14 luglio 1965, n. 963 art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 2 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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