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| IDG790900167 | |
| 79.09.00167 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| riccomagno giorgio
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| le immissioni inquinanti nelle acque del mare in rapporto alle leggi
14 luglio 1965, n. 963 e 10 maggio 1976, n. 319
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| nota a cass. sez. iii pen. 13 ottobre 1975
trib. la spezia 15 ottobre 1976
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 3, pag. 1174-1180
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5001; d539
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| evidenziato come l' annotata sentenza della cassazione risolva il
problema della competenza per territorio del reato di immissione di
sostanze inquinanti nelle acque marine con riferimento al luogo in
cui le sostanze inquinanti raggiungono le acque marine, e che la
pronuncia ha accolto la tesi, gia' fatta propria dal pretore e dal
tribunale di massa, che nega ogni valore scriminante alle
autorizzazioni emanate dal comandante del compartimento marittimo per
la "immissione di rifiuti nelle acque marittime", oltre a porre in
evidenza la decisiva importanza della prova tecnica nella repressione
dei reati di inquinamento, l' a. esamina il problema della
successione di leggi penali nel tempo posto dall' entrata in vigore
della legge "merli" del 10 maggio 1976 n. 319, sostenendo che l'
abrogazione di cui all' art. 26 legge citata ha riguardo unicamente
alle fattispecie di reato ove il precetto sia ricollegabile, anche
indirettamente, alla disciplina degli scarichi.
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| art. 15 lett. e l. 14 luglio 1965, n. 963
art. 26 l. 10 maggio 1976, n. 319
art. 2 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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