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126281
IDG790900168
79.09.00168 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennisi angelo
decadenza dal diritto di citare il responsabile civile nel giudizio penale e restituzione in termini della parte civile
nota a cass. sez. vi pen. 5 aprile 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 3, pag. 1194-1199
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60330; d6064
commentando in chiave critica una sentenza della cassazione che, sulla base di un' interpretazione letterale dell' art. 108 codice procedura penale, ha ritenuto che la citazione del responsabile civile non e' consentita nel corso del dibattimento o per il dibattimento rinviato, anche nell' ipotesi di rinvio disposto prima dell' udienza, l' a. dimostra che l' interpretazione letterale dell' art. 108 codice procedura penale appare contraria alla ratio legis, anacronistica rispetto all' evoluzione dei diritti processuali della parte civile, inconciliabile con il diritto alla restituzione in termini che nella stessa sentenza viene riconosciuto alla parte civile. sottolinea la contraddittorieta' di una decisione che, per un verso (facendo salvo l' art. 183 bis), avalla tutta una serie di rinvii del processo penale soltanto per assicurare un diritto della parte civile, e, per l' altro, disconosce il medesimo diritto nell' ipotesi in cui non si sarebbe determinato alcun intralcio nel normale svolgimento del processo penale.
art. 108 c.p.p. art. 183 bis c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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