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126283
IDG790900170
79.09.00170 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
conti fulvia
applicazione di garanzie patrimoniali penali e "presenza processuale" del responsabile civile
nota a pret. roma 5 luglio 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 3, pag. 1212-1222
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5062; d60330; d6411; d0400
l' a., annotando una sentenza in tema di iscrizione di ipoteca legale nei confronti della parte non presente nel giudizio in qualita' di responsabile civile, dimostra l' infondatezza sia della tesi -estrema- che ritiene non necessario l' ingresso in causa del responsabile civile sulla base della rilevanza che assumerebbe il conferimento in via esclusiva al pubblico ministero e al pretore del potere di iniziativa per i procedimenti relativi all' ipoteca legale e al sequestro conservativo di cui agli artt. 616 e 617 codice procedura penale, sia della tesi secondo la quale la presenza in giudizio del responsabile civile costituirebbe non un presupposto per l' azione cautelare, ma una condizione sospensiva del provvedimento adottato, la cui efficacia dovrebbe riconnettersi all' acquisizione della qualita' di responsabile civile nel giudizio da parte dell' obbligato. sostenuta quindi, per l' applicazione delle misure cautelari in oggetto, la necessita' del previo ingresso nel giudizio penale della persona civilmente responsabile al fine di salvaguardare la parita' di condizioni rispetto alla posizione riconosciuta all' imputato, l' a., ponendosi in un' ottica diversa da quella della sentenza annotata, evidenzia spunti di incostituzionalita' dell' art. 108 codice procedura penale nella disparita' di trattamento tra danneggiati e loro aventi causa a seconda che il procedimento nel quale i medesimi si sono costituiti parte civile venga istruito con rito formale o sommario. il rilievo -che ha trovato riscontro nella sentenza 14 del 1976 della corte costituzionale con riferimento ad un' ipotesi particolare- ha portata generale ed e' comunque applicabile al caso di specie.
art. 3 cost. art. 189 c.p. art. 190 c.p. art. 108 c.p.p. art. 616 c.p.p. art. 617 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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