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126297
IDG790900184
79.09.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giarda angelo
un problema non nuovo ed una soluzione non appagante in tema di rimessione dei procedimenti
nota a cass. sez. i pen. 7 febbraio 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 21 (1978), fasc. 3, pag. 1125-1134
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6024
in chiave critica rispetto all' orientamento espresso dalla cassazione secondo cui l' espressione "altre parti private" contenuta nell' art. 56 comma 3 codice procedura penale include non solo la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per l' ammenda, ma anche i coimputati, l' a. dimostra che l' esclusione dei coimputati dal novero dei destinatari della notifica dell' istanza di rimessione si puo' giustificare con una valutazione legale di una convergenza di interessi tra tutti gli imputati alla "regolarita'" del procedimento, imputati ritenuti "cointeressati" e non "controinteressati" possibili resistenti all' iniziativa di cui all' art. 55 comma 2 codice procedura penale. rileva inoltre che a contrastare l' assunto della cassazione sta il fatto che all' onere di notificazione dell' istanza ex art. 56 ultimo comma codice procedura penale ai coimputati, l' imputato puo' adempiere solo in uno stato diverso da quello istruttorio. sostiene infine che la novella n. 773 del 1972 ha modificato per abrogazione tacita la normativa del codice del 1930, per cui non puo' piu' ritenersi operante la notifica a pena di decadenza alle "altre parti" dell' istanza per legittimo sospetto. in considerazione anche del fatto che allorche' sussista una situazione che "obiettivamente" escluda la serenita' e l' imparzialita' del giudice la rimessione va attuata indipendentemente dall' assolvimento di oneri particolari da parte dell' imputato "istante", manifesta delle perplessita' sulla disciplina della rimessione elaborata dalla commissione ministeriale per il nuovo codice di procedura penale.
art. 55 c.p.p. art. 56 c.p.p. art. 58 c.p.p. art. 1 l. 15 dicembre 1972, n. 773
Ist. dir. penale - Univ. TO



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