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| IDG790900184 | |
| 79.09.00184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giarda angelo
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| un problema non nuovo ed una soluzione non appagante in tema di
rimessione dei procedimenti
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| nota a cass. sez. i pen. 7 febbraio 1977
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 21 (1978), fasc. 3, pag. 1125-1134
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6024
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| in chiave critica rispetto all' orientamento espresso dalla
cassazione secondo cui l' espressione "altre parti private" contenuta
nell' art. 56 comma 3 codice procedura penale include non solo la
parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per
l' ammenda, ma anche i coimputati, l' a. dimostra che l' esclusione
dei coimputati dal novero dei destinatari della notifica dell'
istanza di rimessione si puo' giustificare con una valutazione legale
di una convergenza di interessi tra tutti gli imputati alla
"regolarita'" del procedimento, imputati ritenuti "cointeressati" e
non "controinteressati" possibili resistenti all' iniziativa di cui
all' art. 55 comma 2 codice procedura penale. rileva inoltre che a
contrastare l' assunto della cassazione sta il fatto che all' onere
di notificazione dell' istanza ex art. 56 ultimo comma codice
procedura penale ai coimputati, l' imputato puo' adempiere solo in
uno stato diverso da quello istruttorio. sostiene infine che la
novella n. 773 del 1972 ha modificato per abrogazione tacita la
normativa del codice del 1930, per cui non puo' piu' ritenersi
operante la notifica a pena di decadenza alle "altre parti" dell'
istanza per legittimo sospetto. in considerazione anche del fatto che
allorche' sussista una situazione che "obiettivamente" escluda la
serenita' e l' imparzialita' del giudice la rimessione va attuata
indipendentemente dall' assolvimento di oneri particolari da parte
dell' imputato "istante", manifesta delle perplessita' sulla
disciplina della rimessione elaborata dalla commissione ministeriale
per il nuovo codice di procedura penale.
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| art. 55 c.p.p.
art. 56 c.p.p.
art. 58 c.p.p.
art. 1 l. 15 dicembre 1972, n. 773
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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