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126298
IDG790900185
79.09.00185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di trocchio giuseppe
indiziato di reita' e comunicazione giudiziaria
nota a cass. sez. i pen. 12 maggio 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 21 (1978), fasc. 3, pag. 1135-1150
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60310; d6120
annotando una pronuncia della cassazione l' a. individua il momento in cui sorge l' obbligo di inviare la comunicazione giudiziaria all' indiziato di reita' attraverso una duplice indagine: la prima, concernente la ricerca dei presupposti necessari per attribuire ad un soggetto quella qualifica di indiziato di reita' che e' indispensabile per poterlo considerare destinatario della comunicazione giudiziaria; la seconda, concernente la riconducibilita' della figura dell' indiziato all' una o all' altra delle 2 ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell' art. 304 codice procedura penale, che impongono rispettivamente l' invio della comunicazione "sin dal primo atto di istruzione... a coloro che vi possono avere interesse come parti private" e "nel corso dell' istruzione... anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto".
art. 78 c.p.p. art. 304 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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