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| IDG790900187 | |
| 79.09.00187 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lozzi gilberto
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| predibattimento pretorile, contestazione suppletiva ed acquisizione
di nuovi documenti
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| nota a pret. torino 12 dicembre 1977
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 21 (1978), fasc. 3, pag. 1160-1170
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60700; d6125; d6157; d6203; d6216; d02320
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| l' a. commenta in senso critico una sentenza di merito che ha preso
in esame questioni, su cui non risultano precedenti
giurisprudenziali, relative alla validita' della citazione a giudizio
dell' imputato nel procedimento pretorile. relativamente al primo
problema affrontato, concernente la nullita' di un decreto pretorile
di citazione nel quale siano enunciate 2 imputazioni collegate dal
nesso di continuazione e di cui solo una venne contestata all'
imputato nel corso delle indagini istruttorie, egli critica, in
quanto erronea e foriera di gravissimi pregiudizi per il diritto di
difesa inteso come contraddittorio, la distinzione operata dal
pretore tra "fatto principale" e "fatti accessori", nonche' il
richiamo all' art. 376 codice procedura penale (in luogo dell' art.
398 stesso codice) e alla sentenza n. 11 del 1971 della corte
costituzionale, e censura la cattiva utilizzazione dell' argomento "a
maiori" con cui viene negata la nullita' ex art. 185 n. 3 codice
procedura penale. quanto alla seconda questione affrontata,
concernente la validita' della acquisizione, in sede
predibattimentale, di una serie di documenti rilasciati da enti
pubblici, dimostra l' erroneita' dell' interpretazione pretorile
dell' art. 416 codice procedura penale e il conseguente divieto di
acquisizione di atti processuali non noti alle parti, e pertanto l'
inammissibilita' della prova, e comunque la sussistenza di una
nullita' assoluta. censura infine le argomentazioni in base alle
quali si e' ritenuta manifestamente infondata l' eccezione di
illegittimita' costituzionale dell' art. 416 codice procedura penale
per contrasto con il diritto di difesa, ed evidenzia la differenza di
situazioni tra produzioni di documenti nella fase dibattimentale ed
acquisizione, in sede predibattimentale, di documenti non depositati
ed ignoti alla parte. conclude rilevando il contrasto della pronuncia
con i principi che disciplinano il dibattimento e con la regola che
impone di rendere pubbliche le prove.
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| art. 185 n. 3 c.p.p.
art. 376 c.p.p.
art. 398 c.p.p.
art. 416 c.p.p.
art. 445 c.p.p.
art. 24 comma 2 cost.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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