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126300
IDG790900187
79.09.00187 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lozzi gilberto
predibattimento pretorile, contestazione suppletiva ed acquisizione di nuovi documenti
nota a pret. torino 12 dicembre 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 21 (1978), fasc. 3, pag. 1160-1170
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60700; d6125; d6157; d6203; d6216; d02320
l' a. commenta in senso critico una sentenza di merito che ha preso in esame questioni, su cui non risultano precedenti giurisprudenziali, relative alla validita' della citazione a giudizio dell' imputato nel procedimento pretorile. relativamente al primo problema affrontato, concernente la nullita' di un decreto pretorile di citazione nel quale siano enunciate 2 imputazioni collegate dal nesso di continuazione e di cui solo una venne contestata all' imputato nel corso delle indagini istruttorie, egli critica, in quanto erronea e foriera di gravissimi pregiudizi per il diritto di difesa inteso come contraddittorio, la distinzione operata dal pretore tra "fatto principale" e "fatti accessori", nonche' il richiamo all' art. 376 codice procedura penale (in luogo dell' art. 398 stesso codice) e alla sentenza n. 11 del 1971 della corte costituzionale, e censura la cattiva utilizzazione dell' argomento "a maiori" con cui viene negata la nullita' ex art. 185 n. 3 codice procedura penale. quanto alla seconda questione affrontata, concernente la validita' della acquisizione, in sede predibattimentale, di una serie di documenti rilasciati da enti pubblici, dimostra l' erroneita' dell' interpretazione pretorile dell' art. 416 codice procedura penale e il conseguente divieto di acquisizione di atti processuali non noti alle parti, e pertanto l' inammissibilita' della prova, e comunque la sussistenza di una nullita' assoluta. censura infine le argomentazioni in base alle quali si e' ritenuta manifestamente infondata l' eccezione di illegittimita' costituzionale dell' art. 416 codice procedura penale per contrasto con il diritto di difesa, ed evidenzia la differenza di situazioni tra produzioni di documenti nella fase dibattimentale ed acquisizione, in sede predibattimentale, di documenti non depositati ed ignoti alla parte. conclude rilevando il contrasto della pronuncia con i principi che disciplinano il dibattimento e con la regola che impone di rendere pubbliche le prove.
art. 185 n. 3 c.p.p. art. 376 c.p.p. art. 398 c.p.p. art. 416 c.p.p. art. 445 c.p.p. art. 24 comma 2 cost.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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