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Documento


126319
IDG790900206
79.09.00206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
passacantando guglielmo
dubbi interpretativi sulla nuova legge in materia di sostanze stupefacenti
Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 2, pt. 4, pag. 476-482
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d544; d51414
l' a. affronta 2 problemi posti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685: l' unicita' o meno del concetto di modicita' delle sostanze stupefacenti o psicotrope detenute, e la nozione stessa di "modicita'". in riferimento al primo problema egli nega l' esistenza di 2 concetti di modicita' (artt. 80 e 72) e sostiene che, una volta stabilita la modicita' della sostanza stupefacente, si deve aver riguardo -attraverso l' esame obiettivo delle risultanze probatorie e senza presunzioni di sorta- alla destinazione o titolo delle modiche quantita' detenute, onde poter applicare, nel caso di uso proprio, la scriminante di cui all' art. 80 oppure, nel caso di uso di terzi, la pena prevista dall' art. 72. una volta stabilita la "non modicita'" non rimane che applicare la norma dell' art. 71. quanto al problema della determinazione della "modicita'", egli sostiene che possono definirsi modiche quelle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope che, tenendo conto delle proprieta' tossiche delle sostanze stesse e della personalita' del detentore, possono mediamente essere assunte da un consumatore in un periodo di tempo eccedente di poco gli 8 giorni.
l. 22 dicembre 1975, n. 685
Ist. dir. penale - Univ. TO



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