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| IDG790900206 | |
| 79.09.00206 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| passacantando guglielmo
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| dubbi interpretativi sulla nuova legge in materia di sostanze
stupefacenti
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| Giur. merito, an. 10 (1978), fasc. 2, pt. 4, pag. 476-482
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d544; d51414
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| l' a. affronta 2 problemi posti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685:
l' unicita' o meno del concetto di modicita' delle sostanze
stupefacenti o psicotrope detenute, e la nozione stessa di
"modicita'". in riferimento al primo problema egli nega l' esistenza
di 2 concetti di modicita' (artt. 80 e 72) e sostiene che, una volta
stabilita la modicita' della sostanza stupefacente, si deve aver
riguardo -attraverso l' esame obiettivo delle risultanze probatorie e
senza presunzioni di sorta- alla destinazione o titolo delle modiche
quantita' detenute, onde poter applicare, nel caso di uso proprio, la
scriminante di cui all' art. 80 oppure, nel caso di uso di terzi, la
pena prevista dall' art. 72. una volta stabilita la "non modicita'"
non rimane che applicare la norma dell' art. 71. quanto al problema
della determinazione della "modicita'", egli sostiene che possono
definirsi modiche quelle quantita' di sostanze stupefacenti o
psicotrope che, tenendo conto delle proprieta' tossiche delle
sostanze stesse e della personalita' del detentore, possono
mediamente essere assunte da un consumatore in un periodo di tempo
eccedente di poco gli 8 giorni.
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| l. 22 dicembre 1975, n. 685
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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