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126352
IDG790900240
79.09.00240 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi marco
nota a cass. sez. i pen. 6 dicembre 1977
Foro it., vol. 101, an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 366
d6125; d6224
l' a., traendo spunto dalla decisione annotata, che ha affrontato il problema del termine per la deduzione delle nullita' dell' ordinanza di rinvio a giudizio, rileva che la modifica dell' art. 385 codice procedura penale, operata con la legge n. 773 del 1972, appare tutt' altro che soddisfacente sotto il profilo tecnico, soprattutto per il mancato chiarimento della natura delle nullita' derivanti dalla violazione dell' art. 376 codice procedura penale. inoltre l' a. riporta alcuni precedenti giurisprudenziali circa la correlazione tra accusa contestata e sentenza, osservando che l' orientamento prevalente e' nel senso di riconoscere natura relativa alla nullita' per violazione dell' art. 477 codice procedura penale. l' a. concorda infine con la sentenza annotata, che ha escluso il difetto di correlazione tra accusa contestata e sentenza nel caso di diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto storico.
art. 376 c.p.p. art. 385 c.p.p. art. 439 c.p.p. art. 477 c.p.p. art. 7 l. 15 dicembre 1972, n. 773 art. 8 l. 15 dicembre 1972, n. 773
Ist. dir. penale - Univ. TO



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