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126353
IDG790900241
79.09.00241 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mele vittorio
nota a cass. sez. v pen. 4 ottobre 1977
Foro it., vol. 101, an. 103 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 374-376
d6342; d50415
l' a. annota, con richiami a precedenti giurisprudenziali, una decisione della cassazione, con la quale si e' affermato che la revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in primo grado, da parte del giudice di appello su impugnazione del solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius. l' argomento testuale fornito dall' art. 515 codice procedura penale sembrerebbe confermare l' esattezza della decisione annotata. ma la prospettiva dell' interpretazione letterale e' troppo angusta e non tiene conto che l' ordinamento limita, ma non esclude, il potere discrezionale del giudice d' appello, come emerge con evidenza dalle ipotesi di devoluzione implicita. l' a. osserva inoltre che nel caso in esame la norma dell' art. 515 non puo' esplicare efficacia, non trattandosi di esercizio di potere discrezionale, bensi' di una doverosa rettifica della pronuncia di primo grado. il giudice di appello deve provvedere alla revoca della sospensione illegittimamente concessa, sulla base della verifica dell' inesistenza delle condizioni che autorizzano la concessione del beneficio. ne' puo' aver rilevanza il ricorso al principio del favor rei, il quale ultimo deve essere inquadrato rigorosamente nel corretto esercizio della concreta attivita' giurisdizionale. sovraordinato al principio del favor rei, e condizione per il suo stesso operare, e' il principio generale che il processo sia regolarmente svolto ed una pronuncia legittima sia correttamente emessa.
art. 168 c.p. art. 515 c.p.p. art. 590 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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