| l' a. annota, con richiami a precedenti giurisprudenziali, una
decisione della cassazione, con la quale si e' affermato che la
revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente
concessa in primo grado, da parte del giudice di appello su
impugnazione del solo imputato, viola il divieto di reformatio in
peius. l' argomento testuale fornito dall' art. 515 codice procedura
penale sembrerebbe confermare l' esattezza della decisione annotata.
ma la prospettiva dell' interpretazione letterale e' troppo angusta e
non tiene conto che l' ordinamento limita, ma non esclude, il potere
discrezionale del giudice d' appello, come emerge con evidenza dalle
ipotesi di devoluzione implicita. l' a. osserva inoltre che nel caso
in esame la norma dell' art. 515 non puo' esplicare efficacia, non
trattandosi di esercizio di potere discrezionale, bensi' di una
doverosa rettifica della pronuncia di primo grado. il giudice di
appello deve provvedere alla revoca della sospensione
illegittimamente concessa, sulla base della verifica dell'
inesistenza delle condizioni che autorizzano la concessione del
beneficio. ne' puo' aver rilevanza il ricorso al principio del favor
rei, il quale ultimo deve essere inquadrato rigorosamente nel
corretto esercizio della concreta attivita' giurisdizionale.
sovraordinato al principio del favor rei, e condizione per il suo
stesso operare, e' il principio generale che il processo sia
regolarmente svolto ed una pronuncia legittima sia correttamente
emessa.
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