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126362
IDG790900250
79.09.00250 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albamonte adalberto
considerazioni in margine alla recepita illegittimita' costituzionale dell' art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, e riflessioni in tema del principio tempus regit actum nel processo penale.
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 10, pag. 833-835
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6145
l' a. svolge alcune considerazioni in tema di art. 8 legge 8 aprile 1974 n. 98 e sulla sua pretesa illegittimita' costituzionale, oggetto di una ordinanza di rimessione pronunciata dalla corte suprema la quale aveva ravvisato la violazione degli artt. 112, riferentesi alla obbligatorieta' dell' esercizio dell' azione penale a carico del pubblico ministero e 3 costituzione, riferentesi al principio di eguaglianza. il punto centrale dello scritto e' costituito dall' esame del principio "tempus regit actum" nel processo penale con riferimento alla dichiarazione di inutilizzabilita' delle intercettazioni e delle altre informazioni assunte prima della legge n. 98 e senza le garanzie e le condizioni previste dalla stessa legge. ad avviso dell' a., non vi e' violazione del principio in parola, in quanto in materia processuale il principio "tempus regit actum" e' un semplice suggerimento rivolto al legislatore; inoltre quando, come accade per gli atti istruttori, siamo in presenza di atti i quali non sono di per se' autonomi, ma bensi' funzionali ad uno scopo o ad un risultato, quale appunto la decisione istruttoria, questa non puo' piu' basarsi su atti che, pur assunti legittimamente al tempo del loro compimento, sono divenuti illegittimi posteriormente ma prima della decisione stessa e questo proprio in applicazione del principio in esame. cio' ammesso, l' a. nega che vi siano i denunciati contrasti con i 2 principi costituzionali; in primo luogo il pubblico ministero, pur essendo vincolato al promuovimento dell' azione penale, non e' affatto vincolato nella scelta delle vie istruttorie per raggiungere la prova dei fatti; in secondo luogo la scelta delle prove e dei mezzi di prova e' rimessa esclusivamente alle scelte psicologiche dell' investigatore.
art. 3 cost. art. 24 cost. art. 112 cost. art. 226 quinquies c.p.p. art. 304 c.p.p. art. 8 l. 8 aprile 1974, n. 98
Ist. dir. penale - Univ. TO



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