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| IDG790900250 | |
| 79.09.00250 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| albamonte adalberto
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| considerazioni in margine alla recepita illegittimita' costituzionale
dell' art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, e riflessioni in tema
del principio tempus regit actum nel processo penale.
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| Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 10, pag. 833-835
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6145
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| l' a. svolge alcune considerazioni in tema di art. 8 legge 8 aprile
1974 n. 98 e sulla sua pretesa illegittimita' costituzionale, oggetto
di una ordinanza di rimessione pronunciata dalla corte suprema la
quale aveva ravvisato la violazione degli artt. 112, riferentesi alla
obbligatorieta' dell' esercizio dell' azione penale a carico del
pubblico ministero e 3 costituzione, riferentesi al principio di
eguaglianza. il punto centrale dello scritto e' costituito dall'
esame del principio "tempus regit actum" nel processo penale con
riferimento alla dichiarazione di inutilizzabilita' delle
intercettazioni e delle altre informazioni assunte prima della legge
n. 98 e senza le garanzie e le condizioni previste dalla stessa
legge. ad avviso dell' a., non vi e' violazione del principio in
parola, in quanto in materia processuale il principio "tempus regit
actum" e' un semplice suggerimento rivolto al legislatore; inoltre
quando, come accade per gli atti istruttori, siamo in presenza di
atti i quali non sono di per se' autonomi, ma bensi' funzionali ad
uno scopo o ad un risultato, quale appunto la decisione istruttoria,
questa non puo' piu' basarsi su atti che, pur assunti legittimamente
al tempo del loro compimento, sono divenuti illegittimi
posteriormente ma prima della decisione stessa e questo proprio in
applicazione del principio in esame. cio' ammesso, l' a. nega che vi
siano i denunciati contrasti con i 2 principi costituzionali; in
primo luogo il pubblico ministero, pur essendo vincolato al
promuovimento dell' azione penale, non e' affatto vincolato nella
scelta delle vie istruttorie per raggiungere la prova dei fatti; in
secondo luogo la scelta delle prove e dei mezzi di prova e' rimessa
esclusivamente alle scelte psicologiche dell' investigatore.
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| art. 3 cost.
art. 24 cost.
art. 112 cost.
art. 226 quinquies c.p.p.
art. 304 c.p.p.
art. 8 l. 8 aprile 1974, n. 98
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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