| l' a., prendendo spunto dal problema del sequestro dei beni dei
rapiti (sequestro di persona a scopo di estorsione) svolge alcune
considerazioni sulla legittimita' di questi provvedimenti. viene
anzitutto analizzata la norma dell' art. 219 codice procedura penale,
che elenca e stabilisce quelle che sono le funzioni della polizia
giudiziaria, funzioni che si disitnguono in funzioni preventive, e
che non differiscono da quelle della c.d. polizia di sicurezza e
cioe' impedimenti di ulteriori reati e di ulteriori conseguenze del
reato gia' posto in essere, e funzioni giudiziarie cioe' riguardanti
la ricerca e l' individuazione dei colpevoli, la ricerca delle prove
da fornire al magistrato per il prosieguo dell' istruttoria. in
questo ambito, e non in quello di prevenzione, ad avviso dell' a., la
polizia giudiziaria dispone di vasti poteri, quali quello del
sequestro dell' ispezione, delle ricognizioni, eccetera. dal momento
che queste attivita' possono essere poste in essere anche dagli
organi del pubblico ministero (vuoi a livello di procura della
repubblica, vuoi a livello di procura generale) devono valere anche
per questi organi le stesse limitazioni ora esposte e di conseguenza
deve ritenersi illegittimo il provvedimento di cui e' esame;
provvedimento che viene ad incidere su beni di terzi, espressioni di
diritti costituzionalmente garantiti, beni che non costituiscono
ancora il profitto del reato in quanto vengono vincolati quando
ancora si trovano nella disponibilita' del loro legittimo titolare.
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