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126363
IDG790900251
79.09.00251 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
comucci paola
considerazioni sul sequestro preventivo delle somme destinate ai riscatti
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 10, pag. 837-839
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6100; d6101; d51903
l' a., prendendo spunto dal problema del sequestro dei beni dei rapiti (sequestro di persona a scopo di estorsione) svolge alcune considerazioni sulla legittimita' di questi provvedimenti. viene anzitutto analizzata la norma dell' art. 219 codice procedura penale, che elenca e stabilisce quelle che sono le funzioni della polizia giudiziaria, funzioni che si disitnguono in funzioni preventive, e che non differiscono da quelle della c.d. polizia di sicurezza e cioe' impedimenti di ulteriori reati e di ulteriori conseguenze del reato gia' posto in essere, e funzioni giudiziarie cioe' riguardanti la ricerca e l' individuazione dei colpevoli, la ricerca delle prove da fornire al magistrato per il prosieguo dell' istruttoria. in questo ambito, e non in quello di prevenzione, ad avviso dell' a., la polizia giudiziaria dispone di vasti poteri, quali quello del sequestro dell' ispezione, delle ricognizioni, eccetera. dal momento che queste attivita' possono essere poste in essere anche dagli organi del pubblico ministero (vuoi a livello di procura della repubblica, vuoi a livello di procura generale) devono valere anche per questi organi le stesse limitazioni ora esposte e di conseguenza deve ritenersi illegittimo il provvedimento di cui e' esame; provvedimento che viene ad incidere su beni di terzi, espressioni di diritti costituzionalmente garantiti, beni che non costituiscono ancora il profitto del reato in quanto vengono vincolati quando ancora si trovano nella disponibilita' del loro legittimo titolare.
art. 219 c.p.p. art. 222 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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