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126365
IDG790900253
79.09.00253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
favino luigi
sul mandato di cattura emesso in udienza
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 11-12, pag. 929-931
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61123; d621
l' a., dopo una premessa di carattere costituzionale, accenna criticamente al fondamento della carcerazione preventiva la quale fonda lo stato di restrizione su un giudizio di probabilita' piu' che di certezza e consiglia, quindi, una quanto mai circoscritta e prudente emissione dei mandati. l' a. ricorda come, in virtu' dell' obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non si possa prescindere dall' apprezzamento delle specifiche circostanze che servono a controbilanciare le esigenze dei singoli rispetto a quelle della collettivita'. dopo aver posto in rilievo come l' emissione del mandato o dell' ordine di cattura sia un provvedimento tipicamente istruttorio, definisce anomala l' ipotesi nella quale e' consentita l' emissione del medesimo provvedimento restrittivo in fase dibattimentale e sostiene che oltre il riferimento al pericolo di fuga dell' imputato, considerazione che deve costituire il fulcro della motivazione, il provvedimento puo' essere emesso solo dopo avere sentito il pubblico ministero e la difesa; prende percio' posizione contro talune decisioni che da tale binario si erano allontanate.
art. 273 c.p.p. art. 277 bis c.p.p. art. 438 c.p.p. art. 444 c.p.p. art. 27 c.p. art. 13 cost. art. 111 cost. l. 28 giugno 1955, n. 517
Ist. dir. penale - Univ. TO



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