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| IDG790900253 | |
| 79.09.00253 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| favino luigi
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| sul mandato di cattura emesso in udienza
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| Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 11-12, pag. 929-931
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61123; d621
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| l' a., dopo una premessa di carattere costituzionale, accenna
criticamente al fondamento della carcerazione preventiva la quale
fonda lo stato di restrizione su un giudizio di probabilita' piu' che
di certezza e consiglia, quindi, una quanto mai circoscritta e
prudente emissione dei mandati. l' a. ricorda come, in virtu' dell'
obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non si
possa prescindere dall' apprezzamento delle specifiche circostanze
che servono a controbilanciare le esigenze dei singoli rispetto a
quelle della collettivita'. dopo aver posto in rilievo come l'
emissione del mandato o dell' ordine di cattura sia un provvedimento
tipicamente istruttorio, definisce anomala l' ipotesi nella quale e'
consentita l' emissione del medesimo provvedimento restrittivo in
fase dibattimentale e sostiene che oltre il riferimento al pericolo
di fuga dell' imputato, considerazione che deve costituire il fulcro
della motivazione, il provvedimento puo' essere emesso solo dopo
avere sentito il pubblico ministero e la difesa; prende percio'
posizione contro talune decisioni che da tale binario si erano
allontanate.
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| art. 273 c.p.p.
art. 277 bis c.p.p.
art. 438 c.p.p.
art. 444 c.p.p.
art. 27 c.p.
art. 13 cost.
art. 111 cost.
l. 28 giugno 1955, n. 517
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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