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126366
IDG790900254
79.09.00254 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cossidente pina
la legittimita' costituzionale dell' art. 222 cod. pen. in relazione all' art. 111, secondo comma, cost.
nota a ord. giudice istruttore trib. pisa 18 febbraio 1978 ord. di rinvio proc. rep. potenza 8 maggio 1978
Riv. pen., an. 104 (1978), fasc. 11-12, pag. 943-944
d02321; d6101
l' a., nel commentare favorevolmente una ordinanza di rinvio a giudizio alla corte costituzionale nella quale si afferma che non e' manifestamente infondata -in riferimento agli artt. 3, 32, 111, 24 costituzione- la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 222 commi 1 e 2 codice penale nella parte in cui impone l' applicazione della misura di sicurezza del ricovero in manicomio anche nei confronti di persone che non versino piu' in stato di infermita', rileva come appaia del tutto inattuale questa disposizione ove si ponga mente alla chiusura e ai progressi della scienza psichiatrica. aggiunge che appare estremamente pertinente il riferimento all' art. 111 costituzione, in quanto la norma impone l' applicazione della misura di sicurezza automaticamente senza possibilita' di intervento decisionale da parte del giudice che dovrebbe estrinsecarsi con provvedimento motivato, sulla cui base la difesa potrebbe fare eventuali osservazioni e disporre di eventuali rimedi giuridici.
art. 111 cost. art. 222 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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