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126370
IDG790900258
79.09.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
anca giovanna maria
in tema di omesso avviso ad uno dei due difensori dell' imputato
nota a cass. sez. ii pen. 6 luglio 1977 cass. sez. i pen. 7 giugno 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 385-392
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60353; d61241
l' a. commenta 2 sentenze di legittimita', tra loro contrastanti, nelle quali si esamina la questione dell' avviso di deposito di atti o di sentenze nel caso in cui l' imputato sia assistito da 2 difensori. mentre la prima decisione sostiene che nell' ipotesi in cui l' avviso sia dato ad uno solo dei 2 difensori, si ha una nullita' relativa, la seconda afferma, innovando rispetto alla anteriore giurisprudenza, che si tratta di nullita' assoluta. l' a., che propende per quest' ultima soluzione, compie una particolareggiata disamina delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema. in particolare appunta la propria attenzione su quella parte della dottrina la quale afferma che il mancato avviso al secondo difensore non assurge neppure alla sfera della sanzione di nullita', ma rimane nel mero campo della irregolarita', in quanto la difesa e' assicurata con un solo difensore e con il relativo intervento. si ribatte che la difesa collegiale assolve a fini particolari ove vengano ad esempio in gioco diverse specializzazioni pur sempre nel campo penalistico, dal che la esigenza che entrambi i difensori vengano avvisati del deposito di atti e provvedimenti che devono essere esaminati. quanto alla tesi che sostiene la raffigurazione di una nullita', l' a. afferma che essa non puo' essere condivisa in quanto le nullita' relative devono essere espressamente previste dalla legge, il che nel caso di specie non avviene; mentre, invece, per quanto attiene alle violazioni dell' art. 185 n. 3 codice procedura penale, esse vanno ricercate in tutti quei comportamenti e atti processuali che in qualche modo vengano ad incidere sulla esplicazione del diritto di difesa inteso nella sua completezza ed in tutte le sue possibilita'. infine si conclude affermando che anloghe conclusioni devono essere assunte per quanto riguarda il deposito degli atti di cui agli artt. 304 ter, quater e 320 codice procedura penale.
art. 124 c.p.p. art. 125 c.p.p. art. 134 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 304 ter c.p.p. art. 304 quater c.p.p. art. 320 c.p.p. art. 372 c.p.p. art. 410 c.p.p. art. 412 c.p.p. l. 17 marzo 1971, n. 62 l. 8 agosto 1977, n. 534
Ist. dir. penale - Univ. TO



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