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| IDG790900258 | |
| 79.09.00258 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| anca giovanna maria
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| in tema di omesso avviso ad uno dei due difensori dell' imputato
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| nota a cass. sez. ii pen. 6 luglio 1977
cass. sez. i pen. 7 giugno 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 385-392
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60353; d61241
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| l' a. commenta 2 sentenze di legittimita', tra loro contrastanti,
nelle quali si esamina la questione dell' avviso di deposito di atti
o di sentenze nel caso in cui l' imputato sia assistito da 2
difensori. mentre la prima decisione sostiene che nell' ipotesi in
cui l' avviso sia dato ad uno solo dei 2 difensori, si ha una
nullita' relativa, la seconda afferma, innovando rispetto alla
anteriore giurisprudenza, che si tratta di nullita' assoluta. l' a.,
che propende per quest' ultima soluzione, compie una
particolareggiata disamina delle posizioni dottrinali e
giurisprudenziali sul tema. in particolare appunta la propria
attenzione su quella parte della dottrina la quale afferma che il
mancato avviso al secondo difensore non assurge neppure alla sfera
della sanzione di nullita', ma rimane nel mero campo della
irregolarita', in quanto la difesa e' assicurata con un solo
difensore e con il relativo intervento. si ribatte che la difesa
collegiale assolve a fini particolari ove vengano ad esempio in gioco
diverse specializzazioni pur sempre nel campo penalistico, dal che la
esigenza che entrambi i difensori vengano avvisati del deposito di
atti e provvedimenti che devono essere esaminati. quanto alla tesi
che sostiene la raffigurazione di una nullita', l' a. afferma che
essa non puo' essere condivisa in quanto le nullita' relative devono
essere espressamente previste dalla legge, il che nel caso di specie
non avviene; mentre, invece, per quanto attiene alle violazioni dell'
art. 185 n. 3 codice procedura penale, esse vanno ricercate in tutti
quei comportamenti e atti processuali che in qualche modo vengano ad
incidere sulla esplicazione del diritto di difesa inteso nella sua
completezza ed in tutte le sue possibilita'. infine si conclude
affermando che anloghe conclusioni devono essere assunte per quanto
riguarda il deposito degli atti di cui agli artt. 304 ter, quater e
320 codice procedura penale.
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| art. 124 c.p.p.
art. 125 c.p.p.
art. 134 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 304 ter c.p.p.
art. 304 quater c.p.p.
art. 320 c.p.p.
art. 372 c.p.p.
art. 410 c.p.p.
art. 412 c.p.p.
l. 17 marzo 1971, n. 62
l. 8 agosto 1977, n. 534
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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