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126371
IDG790900259
79.09.00259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
voena giovanni paolo
nota a cass. sez. vi pen. 8 marzo 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 393-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d610; d61015
l' a. annota una decisione di legittimita' nella quale si afferma che quando le indagini della polizia giudiziaria si limitano al prelievo di campioni si e' sempre nell' ambito di un' attivita' che ha carattere preparatorio rispetto a quella istruttoria e come tale non e' soggetta alle norme che tutelano il diritto alla difesa, che entrano, invece, in gioco quando gli accertamenti e le operazioni vengono compiuti con giudizi tecnici. l' a. sottolinea come, sulla scia delle sentenze costituzionali che direttamente o indirettamente hanno interessato la materia, la giurisprudenza abbia abbracciato le tesi piu' svariate. si e' cosi' passati da affermazioni secondo le quali poiche' gli atti preliminari di polizia giudiziaria anticipano il procedimento ma non sono fasi di esso, e pertanto esulano strictu sensu dagli stati e gradi del procedimento presidiati dal diritto di difesa, a sentenze nelle quali si legge in ordine al procedimento di revisione delle analisi non sono applicabili le disposizioni della legge penale processuale perche' tali accertamenti vanno inquadrati nella attivita' amministrativa a tutela della salute pubblica. poiche' pero' il prelievo di campioni sui quali deve eseguirsi la perizia rappresenta una fase prodromica alla perizia, deve, secondo un ulteriore orientamento, trovare applicazione, anche in questa fase l' applicazione delle norme relative al diritto di difesa. con piu' fondamento la maggior parte della giurisprudenza segue la strada indicata nella sentenza che l' a. annota.
art. 224 c.p.p. art. 225 c.p.p. art. 226 c.p.p. art. 227 c.p.p. art. 228 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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