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| IDG790900259 | |
| 79.09.00259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| voena giovanni paolo
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| nota a cass. sez. vi pen. 8 marzo 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 393-396
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d610; d61015
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| l' a. annota una decisione di legittimita' nella quale si afferma che
quando le indagini della polizia giudiziaria si limitano al prelievo
di campioni si e' sempre nell' ambito di un' attivita' che ha
carattere preparatorio rispetto a quella istruttoria e come tale non
e' soggetta alle norme che tutelano il diritto alla difesa, che
entrano, invece, in gioco quando gli accertamenti e le operazioni
vengono compiuti con giudizi tecnici. l' a. sottolinea come, sulla
scia delle sentenze costituzionali che direttamente o indirettamente
hanno interessato la materia, la giurisprudenza abbia abbracciato le
tesi piu' svariate. si e' cosi' passati da affermazioni secondo le
quali poiche' gli atti preliminari di polizia giudiziaria anticipano
il procedimento ma non sono fasi di esso, e pertanto esulano strictu
sensu dagli stati e gradi del procedimento presidiati dal diritto di
difesa, a sentenze nelle quali si legge in ordine al procedimento di
revisione delle analisi non sono applicabili le disposizioni della
legge penale processuale perche' tali accertamenti vanno inquadrati
nella attivita' amministrativa a tutela della salute pubblica.
poiche' pero' il prelievo di campioni sui quali deve eseguirsi la
perizia rappresenta una fase prodromica alla perizia, deve, secondo
un ulteriore orientamento, trovare applicazione, anche in questa fase
l' applicazione delle norme relative al diritto di difesa. con piu'
fondamento la maggior parte della giurisprudenza segue la strada
indicata nella sentenza che l' a. annota.
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| art. 224 c.p.p.
art. 225 c.p.p.
art. 226 c.p.p.
art. 227 c.p.p.
art. 228 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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