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126372
IDG790900260
79.09.00260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de francesco giovannangelo
nota a cass. sez. v pen. 14 gennaio 1977 cass. sez. i pen. 1 giugno 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 397-398
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50415
l' a. annota e commenta 2 decisioni di legittimita' tra loro contrastanti sulla rilevanza di una condanna a pena non detentiva per delitto, successiva ad una pena detentiva per la quale sia stata conceduta la sospensione condizionale della pena, ed anteriore ad altra nella quale si riproponga il problema della nuova concessione del beneficio, ove, naturalmente, non siano stati ancora raggiunti i limiti di pena che impediscono la concessione del beneficio medesimo. nella prima delle decisioni si legge che la reiterazione non e' ammessa se fra la precedente e la nuova condanna sia inserita una condanna intermedia anche alla pena della multa, in quanto sarebbe impossibile una prognosi favorevole dopo che si e' dimostrata errata la prima: nella seconda si afferma che le condanne alla pena non detentiva per delitto, non essendo ostative alla concessione del beneficio, non costituiscono precedente condanna. l' a. sottolinea come non sia tanto la non ostativita' alla concessione del beneficio che dovrebbe far ritenere le condanne intermedie non ostative alla sua reiterazione. si deve infatti, rilevare come, ai sensi dell' art. 164 codice penale il concetto di precedente condanna sia ricollegato a quello di condanna che deve essere cumulata secondo i limiti previsti dall' art. 163 codice penale; e' pertanto logico, secondo l' a., concludere che le condanne a pena non detentiva per delitto non costituiscono ostacolo alla reiterazione del beneficio in quanto non soggette all' operazione di cumulo e, quindi, non inquadrabili nel concetto di precedente condanna.
art. 163 c.p. art. 164 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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