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126373
IDG790900261
79.09.00261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di trocchio giuseppe
avviso di deposito degli atti ex art. 372 codice di proc. penale e notifica al presidente del consiglio dell' ordine degli avvocati
nota a cass. sez. i pen. 6 febbraio 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 401-403
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61241
l' a. commenta sfavorevolmente una decisione di legittimita' nella quale si afferma che anche l' avviso di deposito degli atti previsto dall' art. 372 codice procedura penale puo' essere validamente notificato al presidente del consiglio dell' ordine degli avvocati, ove ricorrano i presupposti per l' applicabilita' dell' art. 4 decreto presidente della repubblica 25 ottobre 1955 n. 932, giacche' se tale forma di notificazione si ritiene idonea ai fini della comunicazione ex artt. 304 ter e 304 quater codice procedura penale, lo e' ugualmente per le notifiche ex art. 372 codice procedura penale. anzitutto appare incontestabile, secondo il commentatore, che l' art. 4 citato contiene una norma di carattere eccezionale e, quindi, non applicabile in via analogica, dal momento che la stessa e' dettata esclusivamente ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli artt. 304 ter e quater codice procedura penale. la norma in esame adempie, quindi, ad una funzione di speditezza processuale, eliminando i ritardi che l' attivita' di acquisizione delle prove puo' subire a causa delle lungaggini derivanti dalla necessita' di notificare i prescritti avvisi ai difensori non residenti nel luogo ove ha sede il magistrato. una simile menomazione per esigenze di celerita' non puo' essere giustificata in riferimento all' avviso di deposito degli atti alla fine dell' istruzione sia per la mancanza di una norma espressa sia soprattutto per la peculiare portata garantista del meccanismo previsto dall' art. 372. infatti, sottolinea l' a., gli adempimenti imposti dall' art. 372 codice procedura penale determinano nel corso del procedimento penale la piena realizzazione del principio del contraddittorio poiche' solo in seguito al relativo deposito e' consentito al difensore prendere conoscenza di tutti gli atti prima coperti dal segreto istruttorio, con la conseguente possibilita' di esperire una concreta attivita' difensiva.
art. 4 d.p.r. 25 ottobre 1955, n. 932 art. 304 ter c.p.p. art. 304 quater c.p.p. art. 372 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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