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| IDG790900261 | |
| 79.09.00261 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di trocchio giuseppe
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| avviso di deposito degli atti ex art. 372 codice di proc. penale e
notifica al presidente del consiglio dell' ordine degli avvocati
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| nota a cass. sez. i pen. 6 febbraio 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 401-403
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61241
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| l' a. commenta sfavorevolmente una decisione di legittimita' nella
quale si afferma che anche l' avviso di deposito degli atti previsto
dall' art. 372 codice procedura penale puo' essere validamente
notificato al presidente del consiglio dell' ordine degli avvocati,
ove ricorrano i presupposti per l' applicabilita' dell' art. 4
decreto presidente della repubblica 25 ottobre 1955 n. 932, giacche'
se tale forma di notificazione si ritiene idonea ai fini della
comunicazione ex artt. 304 ter e 304 quater codice procedura penale,
lo e' ugualmente per le notifiche ex art. 372 codice procedura
penale. anzitutto appare incontestabile, secondo il commentatore, che
l' art. 4 citato contiene una norma di carattere eccezionale e,
quindi, non applicabile in via analogica, dal momento che la stessa
e' dettata esclusivamente ai fini delle notificazioni degli avvisi
indicati negli artt. 304 ter e quater codice procedura penale. la
norma in esame adempie, quindi, ad una funzione di speditezza
processuale, eliminando i ritardi che l' attivita' di acquisizione
delle prove puo' subire a causa delle lungaggini derivanti dalla
necessita' di notificare i prescritti avvisi ai difensori non
residenti nel luogo ove ha sede il magistrato. una simile menomazione
per esigenze di celerita' non puo' essere giustificata in riferimento
all' avviso di deposito degli atti alla fine dell' istruzione sia per
la mancanza di una norma espressa sia soprattutto per la peculiare
portata garantista del meccanismo previsto dall' art. 372. infatti,
sottolinea l' a., gli adempimenti imposti dall' art. 372 codice
procedura penale determinano nel corso del procedimento penale la
piena realizzazione del principio del contraddittorio poiche' solo in
seguito al relativo deposito e' consentito al difensore prendere
conoscenza di tutti gli atti prima coperti dal segreto istruttorio,
con la conseguente possibilita' di esperire una concreta attivita'
difensiva.
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| art. 4 d.p.r. 25 ottobre 1955, n. 932
art. 304 ter c.p.p.
art. 304 quater c.p.p.
art. 372 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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