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| IDG790900262 | |
| 79.09.00262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| zagrabelsky vladimiro
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| esportazione di titoli di credito e particolari fattispecie non
punibili
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| nota a app. sez. iv pen. milano 25 ottobre 1977
trib. san remo 21 dicembre 1976
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 403-406
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d538
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| l' a. annota favorevolmente 2 decisioni di merito in tema di reati
valutari: nella prima di esse si afferma che nel fatto di chi esporti
dal territorio dello stato un assegno bancario che altri abbia emesso
in suo favore, senza che presso il trattario esistessero somme
sufficienti e' ravvisabile una condotta conforme al modello disegnato
dalla norma incriminatrice, ma si tratta di fatto non punibile
poiche' e' da escludere la lesivita' in rapporto all' interesse
tutelato. nella seconda pronuncia si legge che non costituisce reato
di esportazione senza autorizzazione di titolo di credito, il fatto
di chi esporti vaglia cambiari che abbia emesso a favore di terzo e
di cui abbia ottenuto la restituzione: in simile fattispecie,
infatti, il titolo di credito ha esaurito la sua specifica funzione e
non si versa in ipotesi considerata dalla norma incriminatrice. l' a.
rileva come in realta' giungano davanti ai tribunali molto piu' i
casi in cui l' infrazione e' priva di sostanziale significato
criminoso, ma e' di facile accertamento, mentre sfuggono sofisticate
modalita' di esportazione di valuta o di costituzione di
disponibilita' valutaria all' estero. a titolo di esempio si ricorda
come la formulazione della norma implica che si riconosca il reato
nell' esportazione di un modulo di assegno di conto corrente riempito
della sola firma di traenza, mentre non costituisce reato l'
esportazione del modulo completamente bianco, ma immediatamente
riempibile una volta raggiunto il territorio estero. in questa
materia non rileva la disputa tra i sostenitori della teoria della
creazione e quelli della teoria della emissione del titolo di
credito: infatti, sarebbe pur sempre necessario vedere nella
sottoscrizione di una cambiale o di un assegno un atto idoneo,
diretto in modo non equivoco al completamento del titolo e alla sua
messa in circolazione. si verserebbe cosi' in ipotesi di tentativo
equiparato al delitto consumato in forza del comma 7 dell' art. 1
decreto legge 4 marzo 1976, n.31.
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| art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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