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126374
IDG790900262
79.09.00262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zagrabelsky vladimiro
esportazione di titoli di credito e particolari fattispecie non punibili
nota a app. sez. iv pen. milano 25 ottobre 1977 trib. san remo 21 dicembre 1976
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 403-406
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d538
l' a. annota favorevolmente 2 decisioni di merito in tema di reati valutari: nella prima di esse si afferma che nel fatto di chi esporti dal territorio dello stato un assegno bancario che altri abbia emesso in suo favore, senza che presso il trattario esistessero somme sufficienti e' ravvisabile una condotta conforme al modello disegnato dalla norma incriminatrice, ma si tratta di fatto non punibile poiche' e' da escludere la lesivita' in rapporto all' interesse tutelato. nella seconda pronuncia si legge che non costituisce reato di esportazione senza autorizzazione di titolo di credito, il fatto di chi esporti vaglia cambiari che abbia emesso a favore di terzo e di cui abbia ottenuto la restituzione: in simile fattispecie, infatti, il titolo di credito ha esaurito la sua specifica funzione e non si versa in ipotesi considerata dalla norma incriminatrice. l' a. rileva come in realta' giungano davanti ai tribunali molto piu' i casi in cui l' infrazione e' priva di sostanziale significato criminoso, ma e' di facile accertamento, mentre sfuggono sofisticate modalita' di esportazione di valuta o di costituzione di disponibilita' valutaria all' estero. a titolo di esempio si ricorda come la formulazione della norma implica che si riconosca il reato nell' esportazione di un modulo di assegno di conto corrente riempito della sola firma di traenza, mentre non costituisce reato l' esportazione del modulo completamente bianco, ma immediatamente riempibile una volta raggiunto il territorio estero. in questa materia non rileva la disputa tra i sostenitori della teoria della creazione e quelli della teoria della emissione del titolo di credito: infatti, sarebbe pur sempre necessario vedere nella sottoscrizione di una cambiale o di un assegno un atto idoneo, diretto in modo non equivoco al completamento del titolo e alla sua messa in circolazione. si verserebbe cosi' in ipotesi di tentativo equiparato al delitto consumato in forza del comma 7 dell' art. 1 decreto legge 4 marzo 1976, n.31.
art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31
Ist. dir. penale - Univ. TO



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