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126375
IDG790900263
79.09.00263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scaparone metello
in tema di giudizio direttissimo obbligatorio
nota a ord. ass. torino 13 giugno 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 409-412
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d625
l' a. commenta una decisione di merito nella quale si affrontano 3 distinte questioni in tema di giudizio direttissimo davanti alla corte di assise. in primo luogo si afferma che per la legittimita' del giudizio direttissimo davanti alla corte e' sufficiente che nel giorno dell' arresto dell' imputato sia stato emesso il decreto di convocazione della corte, ancorche' questa non sia riunita in udienza. ad avviso del commentatore tale interpretazione non considera che in base alla legge del 1951 n. 287, almeno 25 giorni devono sempre decorrere tra il decreto di convocazione e la prima udienza della sessione, di talche' si introdurrebbe per il giudizio direttissimo davanti alla corte di assise un termine dilatorio di almeno 25 giorni. per evitare una simile incongruenza che discriminerebbe ingiustificatamente gli imputati di tribunale di pretura da quelli di corte di assise, la dizione "sessione" deve essere intesa come equivalente ad "udienza". in ordine alla seconda affermazione contenuta nella pronuncia annotata secondo la quale nel procedimento direttissimo previsto dall' art. 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497, il compimento di speciali indagini prima del dibattimento non e' sindacabile dal giudice del giudizio essendo la questione ormai preclusa dalla decadenza prevista dall' art. 389 comma 4 codice procedura penale, l' a. obietta che dopo un arresto in flagranza una cosa sono le speciali indagini che a norma dell' art. 2 precludono il giudizio direttissimo ed impongono l' istruzione sommaria ed altra cosa sono le indagini che per la loro complessita' e durata o per il loro carattere non facile e breve richiedono la trasformazione dell' istruzione sommaria in formale. in ordine al terzo punto riguardante la possibilita' ammessa di estendere il giudizio direttissimo ritualmente proposto ai reati concorrenti anche se per questi ultimi siano state compiute speciali indagini prima del dibattimento e non sia stato osservato il dettato dell' art. 502 comma 3 codice procedura penale, l' a. rileva come l' estensibilita' sarebbe da ritenersi preclusa dalla stessa lettera della legge.
l. 10 aprile 1951, n. 287 art. 2 l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 389 c.p.p. art. 502 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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