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| IDG790900263 | |
| 79.09.00263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| scaparone metello
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| in tema di giudizio direttissimo obbligatorio
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| nota a ord. ass. torino 13 giugno 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 10, pt. 2, pag. 409-412
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d625
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| l' a. commenta una decisione di merito nella quale si affrontano 3
distinte questioni in tema di giudizio direttissimo davanti alla
corte di assise. in primo luogo si afferma che per la legittimita'
del giudizio direttissimo davanti alla corte e' sufficiente che nel
giorno dell' arresto dell' imputato sia stato emesso il decreto di
convocazione della corte, ancorche' questa non sia riunita in
udienza. ad avviso del commentatore tale interpretazione non
considera che in base alla legge del 1951 n. 287, almeno 25 giorni
devono sempre decorrere tra il decreto di convocazione e la prima
udienza della sessione, di talche' si introdurrebbe per il giudizio
direttissimo davanti alla corte di assise un termine dilatorio di
almeno 25 giorni. per evitare una simile incongruenza che
discriminerebbe ingiustificatamente gli imputati di tribunale di
pretura da quelli di corte di assise, la dizione "sessione" deve
essere intesa come equivalente ad "udienza". in ordine alla seconda
affermazione contenuta nella pronuncia annotata secondo la quale nel
procedimento direttissimo previsto dall' art. 2 legge 14 ottobre 1974
n. 497, il compimento di speciali indagini prima del dibattimento non
e' sindacabile dal giudice del giudizio essendo la questione ormai
preclusa dalla decadenza prevista dall' art. 389 comma 4 codice
procedura penale, l' a. obietta che dopo un arresto in flagranza una
cosa sono le speciali indagini che a norma dell' art. 2 precludono il
giudizio direttissimo ed impongono l' istruzione sommaria ed altra
cosa sono le indagini che per la loro complessita' e durata o per il
loro carattere non facile e breve richiedono la trasformazione dell'
istruzione sommaria in formale. in ordine al terzo punto riguardante
la possibilita' ammessa di estendere il giudizio direttissimo
ritualmente proposto ai reati concorrenti anche se per questi ultimi
siano state compiute speciali indagini prima del dibattimento e non
sia stato osservato il dettato dell' art. 502 comma 3 codice
procedura penale, l' a. rileva come l' estensibilita' sarebbe da
ritenersi preclusa dalla stessa lettera della legge.
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| l. 10 aprile 1951, n. 287
art. 2 l. 14 ottobre 1974, n. 497
art. 389 c.p.p.
art. 502 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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