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126378
IDG790900266
79.09.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
postiglione amedeo
sulla tutela penale dei beni culturali
nota a cass. sez. vi pen. 14 ottobre 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 2, pag. 447-450
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d545
l' a. commenta una decisione di legittimita' la quale affrontaalcune questioni in tema di tutela delle bellezze naturali. si afferma in primo luogo che la sopraintendenza ai monumenti e' unica competente nella determinazione della rispondenza di un progetto edificatorio al vincolo gravante su una zona; il giudice ordinario ha il potere-dovere di sindacare il nullaosta della sopraintendenza disapplicandolo ai sensi dell' art. 5 legge 2248 del 1865 ove lo ritenga illegittimo; infine, si dice che il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali si perfeziona con il compimento dell' opera, percio' il danno deve essere valutato con riferimento al progetto definitivo dell' opera. l' a. critica in parte queste affermazioni prendendo in cio' spunto da un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale autonomi e distinti sono i poteri dell' autorita' giudiziaria e del sopraintendente e che e' da tenere presente che l' alterazione e la distruzione delle bellezze naturali debbono essere punite di per se' stesse e cio' anche in presenza di autorizzazioni della sopraintendenza. sul terzo punto, e cioe' quello della lesione del bene tutelato, l' a. rileva come essa possa verificarsi fin dai primi lavori sopra il bene vincolato se questi comportano un pregiudizio attuale al bene stesso: oggetto della tutela penale ex art. 734 codice penale e', infatti, un bene naturale ossia come si trova in natura perche' resti possibilmente tale.
l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 734 c.p. art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. dir. penale - Univ. TO



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