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| IDG790900266 | |
| 79.09.00266 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| postiglione amedeo
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| sulla tutela penale dei beni culturali
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| nota a cass. sez. vi pen. 14 ottobre 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 2, pag. 447-450
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d545
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| l' a. commenta una decisione di legittimita' la quale affrontaalcune
questioni in tema di tutela delle bellezze naturali. si afferma in
primo luogo che la sopraintendenza ai monumenti e' unica competente
nella determinazione della rispondenza di un progetto edificatorio al
vincolo gravante su una zona; il giudice ordinario ha il
potere-dovere di sindacare il nullaosta della sopraintendenza
disapplicandolo ai sensi dell' art. 5 legge 2248 del 1865 ove lo
ritenga illegittimo; infine, si dice che il reato di distruzione e
deturpamento di bellezze naturali si perfeziona con il compimento
dell' opera, percio' il danno deve essere valutato con riferimento al
progetto definitivo dell' opera. l' a. critica in parte queste
affermazioni prendendo in cio' spunto da un consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo il quale autonomi e distinti sono i poteri
dell' autorita' giudiziaria e del sopraintendente e che e' da tenere
presente che l' alterazione e la distruzione delle bellezze naturali
debbono essere punite di per se' stesse e cio' anche in presenza di
autorizzazioni della sopraintendenza. sul terzo punto, e cioe' quello
della lesione del bene tutelato, l' a. rileva come essa possa
verificarsi fin dai primi lavori sopra il bene vincolato se questi
comportano un pregiudizio attuale al bene stesso: oggetto della
tutela penale ex art. 734 codice penale e', infatti, un bene naturale
ossia come si trova in natura perche' resti possibilmente tale.
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| l. 29 giugno 1939, n. 1497
art. 734 c.p.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. e
l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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