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| IDG790900267 | |
| 79.09.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cesaris laura
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| nota a cass. sez. i pen. 4 aprile 1977
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| Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 2, pag. 455-456
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d549
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| l' a. annota una importante decisione della corte suprema in tema di
liberazione anticipata, istituto previsto e regolato dalle nuove
norme sull' ordinamento penitenziario. si legge in primo luogo che la
partecipazione del condannato all' opera rieducativa non puo'
ravvisarsi in un comportamento puramente passivo di supina osservanza
delle norme che regolano la vita dell' istituto, ma deve concretarsi
in modo di operare positivamente valutato rispetto ai fini della
legge; in secondo luogo si afferma che il beneficio della riduzione
di pena non puo' essere concesso ogni 6 mesi come premio per buona
condotta tenuta, indipendentemente dalla valutazione globale
necessaria per i fini previsti dall' art. 54 ordinamento
penitenziario. l' a., mentre concorda pienamente sulla prima
affermazione la quale costituisce l' attuazione della norma che
prevede che il trattamento individualizzato venga svolto in modo
fattivo e concreto (e sottolinea come la corte abbia abbandonato il
piu' facile terreno del concetto di buona condotta), dissente dalla
seconda parte della decisione la quale pone un grave limite all'
operativita' dell' istituto ex art. 54. la riduzione di pena non e',
infatti, un beneficio finale ma un mezzo mediante il quale impegnare
il detenuto a tenere un comportamento meritevole; e questo obiettivo
e' piu' facilmente realizzabile se l' impegno richiesto e' limitato a
brevi periodi; a sostegno di questa sua affermazione l' a. invoca
anche la relazione del guardasigilli nella quale si affermava che
conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la
possibilita' di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la
fiducia accresciuta dal precedente conseguimento, le favorevoli
condizioni di impegno personale.
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| art. 71 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
art. 94 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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