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126379
IDG790900267
79.09.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cesaris laura
nota a cass. sez. i pen. 4 aprile 1977
Giur. it., an. 130 (1978), fasc. 11, pt. 2, pag. 455-456
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d549
l' a. annota una importante decisione della corte suprema in tema di liberazione anticipata, istituto previsto e regolato dalle nuove norme sull' ordinamento penitenziario. si legge in primo luogo che la partecipazione del condannato all' opera rieducativa non puo' ravvisarsi in un comportamento puramente passivo di supina osservanza delle norme che regolano la vita dell' istituto, ma deve concretarsi in modo di operare positivamente valutato rispetto ai fini della legge; in secondo luogo si afferma che il beneficio della riduzione di pena non puo' essere concesso ogni 6 mesi come premio per buona condotta tenuta, indipendentemente dalla valutazione globale necessaria per i fini previsti dall' art. 54 ordinamento penitenziario. l' a., mentre concorda pienamente sulla prima affermazione la quale costituisce l' attuazione della norma che prevede che il trattamento individualizzato venga svolto in modo fattivo e concreto (e sottolinea come la corte abbia abbandonato il piu' facile terreno del concetto di buona condotta), dissente dalla seconda parte della decisione la quale pone un grave limite all' operativita' dell' istituto ex art. 54. la riduzione di pena non e', infatti, un beneficio finale ma un mezzo mediante il quale impegnare il detenuto a tenere un comportamento meritevole; e questo obiettivo e' piu' facilmente realizzabile se l' impegno richiesto e' limitato a brevi periodi; a sostegno di questa sua affermazione l' a. invoca anche la relazione del guardasigilli nella quale si affermava che conseguito il primo risultato, immediatamente si prospetta la possibilita' di conquistarne un altro e si rinnovano, quindi, con la fiducia accresciuta dal precedente conseguimento, le favorevoli condizioni di impegno personale.
art. 71 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431 art. 94 d.p.r. 29 aprile 1976, n. 431 art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
Ist. dir. penale - Univ. TO



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