Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


126380
IDG790900268
79.09.00268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giallongo natale
come ricusare un' intera corte di appello
nota a cass. sez. v pen. 22 febbraio 1978
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 5-14
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6026
l' a. annota criticamente una decisione della suprema corte in tema di ricusazione del magistrato nella quale si afferma che e' ammissibile la ricusazione dell' intero collegio giudicante quando l' intento pratico sia quello di ricusarne nominativamente i suoi componenti e che la grave inimicizia fra l' imputato ed il presidente della corte di appello costituisce valido motivo di ricusazione nei confronti di tutti i giudici della corte per i rapporti di colleganza ed amicizia che intercorrono. l' a. rileva come al momento della proposizione dell' istanza di ricusazione non fosse ancora stato formato il collegio e come, quindi, si sia trattato di una ricusazione, proposta e accettata, in incertam personam. ma anche ove il collegio fosse gia' stato composto, ad avviso dell' a. l' istanza posta nei confronti di tutti i magistrati della corte avrebbe dovuto essere respinta in quanto prescindeva dai presupposti legislativi e cioe' da una effettiva e concreta esistenza di legami tra un magistrato o suoi prossimi congiunti e l' oggetto della causa, ovvero l' imputato. questa indefinita relazione che legherebbe tutti i magistrati al capo dell' ufficio potrebbe al piu' integrare gli estremi della legittima suspicione sulla cui base chiedere alla corte di cassazione la rimessione del procedimento, ove assumessero delle caratteristiche e dei contorni tali da porre in pericolo il clima di serenita', di imparzialita' e di estraneita' alla causa da parte dei giudici che deve sorreggere qualunque attivita' giudiziaria. l' a. critica ancora 2 lati formali della decisione di legittimita', e cioe' che non siano stati sentiti i magistrati o il magistrato interessato il quale, pur non essendo parte nel procedimento di esame dell' istanza di ricusazione si vede pur sempre riconosciuto un diritto al contraddittorio, ed il fatto che il provvedimento sia stato adottato con la forma della sentenza.
art. 55 c.p.p. art. 64 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



Ritorna al menu della banca dati