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| IDG790900268 | |
| 79.09.00268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| giallongo natale
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| come ricusare un' intera corte di appello
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| nota a cass. sez. v pen. 22 febbraio 1978
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 5-14
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6026
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| l' a. annota criticamente una decisione della suprema corte in tema
di ricusazione del magistrato nella quale si afferma che e'
ammissibile la ricusazione dell' intero collegio giudicante quando l'
intento pratico sia quello di ricusarne nominativamente i suoi
componenti e che la grave inimicizia fra l' imputato ed il presidente
della corte di appello costituisce valido motivo di ricusazione nei
confronti di tutti i giudici della corte per i rapporti di colleganza
ed amicizia che intercorrono. l' a. rileva come al momento della
proposizione dell' istanza di ricusazione non fosse ancora stato
formato il collegio e come, quindi, si sia trattato di una
ricusazione, proposta e accettata, in incertam personam. ma anche ove
il collegio fosse gia' stato composto, ad avviso dell' a. l' istanza
posta nei confronti di tutti i magistrati della corte avrebbe dovuto
essere respinta in quanto prescindeva dai presupposti legislativi e
cioe' da una effettiva e concreta esistenza di legami tra un
magistrato o suoi prossimi congiunti e l' oggetto della causa, ovvero
l' imputato. questa indefinita relazione che legherebbe tutti i
magistrati al capo dell' ufficio potrebbe al piu' integrare gli
estremi della legittima suspicione sulla cui base chiedere alla corte
di cassazione la rimessione del procedimento, ove assumessero delle
caratteristiche e dei contorni tali da porre in pericolo il clima di
serenita', di imparzialita' e di estraneita' alla causa da parte dei
giudici che deve sorreggere qualunque attivita' giudiziaria. l' a.
critica ancora 2 lati formali della decisione di legittimita', e
cioe' che non siano stati sentiti i magistrati o il magistrato
interessato il quale, pur non essendo parte nel procedimento di esame
dell' istanza di ricusazione si vede pur sempre riconosciuto un
diritto al contraddittorio, ed il fatto che il provvedimento sia
stato adottato con la forma della sentenza.
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| art. 55 c.p.p.
art. 64 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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