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| IDG790900270 | |
| 79.09.00270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| casalinuovo fernanda
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| nullita' assoluta del giudizio contumaciale nel caso di mancata
traduzione dell' imputato detenuto per altra causa
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| nota a cass. sez. iv pen. 25 ottobre 1976
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 37-39
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d624
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| l' a. annota favorevolmente una decisione di legittimita' nella
quale, in tema di giudizio contumaciale, si afferma che le istanze,
le dichiarazioni ed impugnazioni proposte dall' imputato detenuto con
osservanza delle formalita' previste dall' art. 80 codice procedura
penale hanno efficacia come se fossero direttamente ricevute dall'
autorita' giudiziaria, e da cio' discende che essendosi svolto il
giudizio in contumacia dell' imputato detenuto, senza che ne fosse
stata disposta la traduzione, il giudizio medesimo e' da ritenersi
nullo per violazione dell' art. 185 n. 3 codice procedura penale. l'
art. 80 dispone che tutte le comunicazioni del detenuto devono essere
trasmesse dall' amministrazione penitenziaria all' autorita'
giudiziaria lo stesso giorno in cui vengono effettuate o al piu'
tardi il giorno successivo; di conseguenza non si puo' fare all'
imputato alcun carico di eventuali ritardi nella trasmissione. la
corte afferma ancora che, trattandosi di nullita' assoluta, la
nullita' deve essere dichiarata ex officio anche se non sia stata
impugnata la ordinanza contumaciale; conclusione esatta sotto il
vigore dell' art. 185 nella formulazione del 1955, non piu'
accettabile dopo la riforma del 1977 (legge n. 534) in quanto
costituisce nullita' assoluta (rilevabile d' ufficio in ogni stato e
grado del procedimento) solo la omessa citazione dell' imputato e non
anche la irregolare citazione, per qualsivoglia motivo.
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| art. 80 c.p.p.
art. 185 n. 3 c.p.p.
art. 497 c.p.p.
l. 8 agosto 1977, n. 534
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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