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126382
IDG790900270
79.09.00270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
casalinuovo fernanda
nullita' assoluta del giudizio contumaciale nel caso di mancata traduzione dell' imputato detenuto per altra causa
nota a cass. sez. iv pen. 25 ottobre 1976
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 1, pt. 2, pag. 37-39
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d624
l' a. annota favorevolmente una decisione di legittimita' nella quale, in tema di giudizio contumaciale, si afferma che le istanze, le dichiarazioni ed impugnazioni proposte dall' imputato detenuto con osservanza delle formalita' previste dall' art. 80 codice procedura penale hanno efficacia come se fossero direttamente ricevute dall' autorita' giudiziaria, e da cio' discende che essendosi svolto il giudizio in contumacia dell' imputato detenuto, senza che ne fosse stata disposta la traduzione, il giudizio medesimo e' da ritenersi nullo per violazione dell' art. 185 n. 3 codice procedura penale. l' art. 80 dispone che tutte le comunicazioni del detenuto devono essere trasmesse dall' amministrazione penitenziaria all' autorita' giudiziaria lo stesso giorno in cui vengono effettuate o al piu' tardi il giorno successivo; di conseguenza non si puo' fare all' imputato alcun carico di eventuali ritardi nella trasmissione. la corte afferma ancora che, trattandosi di nullita' assoluta, la nullita' deve essere dichiarata ex officio anche se non sia stata impugnata la ordinanza contumaciale; conclusione esatta sotto il vigore dell' art. 185 nella formulazione del 1955, non piu' accettabile dopo la riforma del 1977 (legge n. 534) in quanto costituisce nullita' assoluta (rilevabile d' ufficio in ogni stato e grado del procedimento) solo la omessa citazione dell' imputato e non anche la irregolare citazione, per qualsivoglia motivo.
art. 80 c.p.p. art. 185 n. 3 c.p.p. art. 497 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 534
Ist. dir. penale - Univ. TO



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