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126385
IDG790900273
79.09.00273 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
maffiodo lange arianna
in tema di suggestione proveniente da una folla in tumulto
nota a cass. sez. i pen. 30 maggio 1977
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 61-64
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50123
l' a. commenta positivamente una decisione di legittimita' secondo la quale l' espressione "folla in tumulto" di cui all' art. 62 n. 3 codice penale e' da intendere come riunione imponente e disordinata di individui che, per un concorso di emozioni, reagisca in modo improvviso e rumoroso, tant' e' che l' attenuante in esame trova il suo fondamento nello stato di minorata resistenza psichica, cagionato dalla reazione improvvisa e violenta. l' a. esamina dapprima 2 tesi sulla ratio della norma, secondo la prima delle quali il legislatore avrebbe voluto considerare con indulgenza il fattore emotivo puro semplice; mentre per l' altra si vorrebbe prendere in considerazione solo quella situazione nella quale la volonta' del soggetto risulti menomata al punto di impedirgli una autonomia nella decisione e nel comportamento. si esaminano e si precisano poi i termini di folla, tumulto e suggestione a causa della folla in tumulto; quest' ultimo elemento caratterizzante e' dato dallo stretto nesso di causalita' tra la suggestione della folla e l' azione criminosa, le quali stanno indissolubilmente in un rapporto di causa ad effetto.
art. 62 n. 3 c.p. art. 81 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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