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126386
IDG790900274
79.09.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dassano francesco
reato continuato, programmazione ed intensita' del dolo
nota a cass. sez. ii pen. 23 febbraio 1977
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 65-68
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5014; d50102
l' a. annota la decisione nella quale si legge che anche nell' ipotesi in cui le varie azioni delittuose siano compiute in un breve lasso di tempo, e anche se siano caratterizzate dalle stesse o da analoghe modalita', nondimeno la sussistenza del vincolo della continuazione deve escludersi, quando le azioni stesse non risultino preventivamente progettate dall' agente nel loro complesso, ma siano di volta in volta determinate da circostanze occasionali, e siano frutto di immediata e autonoma risoluzione. dopo avere sinteticamente enunciato le varie teorie sulla struttura e sulla ratio del reato continuato, l' a. sottolinea la profonda incidenza della nuova normativa introdotta con decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 con il quale e' stata introdotta la nuova disciplina del reato continuato, che e' integrato anche da piu' violazioni di diverse disposizioni di legge, purche' ricorra l' estremo della medesimezza del disegno criminoso. l' accertamento di tale nesso psichico dovra' conseguentemente essere rigoroso e riassumere quell' importanza che nella prassi si era venuta via via scolorendo; di talche' un' indagine attenta volta a ricostruire l' iter psichico rappresentativo del soggetto dovra' verificare la aticipita' del disegno criminoso in ordine alla quale si dovra' motivare per ritenere e non solo per escludere.
l. 7 giugno 1974, n. 220 art. 81 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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