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| IDG790900274 | |
| 79.09.00274 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dassano francesco
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| reato continuato, programmazione ed intensita' del dolo
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| nota a cass. sez. ii pen. 23 febbraio 1977
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 65-68
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5014; d50102
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| l' a. annota la decisione nella quale si legge che anche nell'
ipotesi in cui le varie azioni delittuose siano compiute in un breve
lasso di tempo, e anche se siano caratterizzate dalle stesse o da
analoghe modalita', nondimeno la sussistenza del vincolo della
continuazione deve escludersi, quando le azioni stesse non risultino
preventivamente progettate dall' agente nel loro complesso, ma siano
di volta in volta determinate da circostanze occasionali, e siano
frutto di immediata e autonoma risoluzione. dopo avere sinteticamente
enunciato le varie teorie sulla struttura e sulla ratio del reato
continuato, l' a. sottolinea la profonda incidenza della nuova
normativa introdotta con decreto legge 11 aprile 1974, n. 99 con il
quale e' stata introdotta la nuova disciplina del reato continuato,
che e' integrato anche da piu' violazioni di diverse disposizioni di
legge, purche' ricorra l' estremo della medesimezza del disegno
criminoso. l' accertamento di tale nesso psichico dovra'
conseguentemente essere rigoroso e riassumere quell' importanza che
nella prassi si era venuta via via scolorendo; di talche' un'
indagine attenta volta a ricostruire l' iter psichico rappresentativo
del soggetto dovra' verificare la aticipita' del disegno criminoso in
ordine alla quale si dovra' motivare per ritenere e non solo per
escludere.
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| l. 7 giugno 1974, n. 220
art. 81 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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