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126387
IDG790900275
79.09.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
folino gilda
il termine per comparire nel mandato di comparizione
nota a cass. sez. iv pen. 17 dicembre 1976
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 68-70
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61120; d61125
l' a. annota criticamente una sentenza della cassazione nella quale si legge che la inosservanza del termine di comparizione di cui all' ultimo comma dell' art. 264 codice procedura penale e' causa di nullita' relativa e non gia' assoluta dell' ordine o del mandato di comparizione; la nullita' e', pertanto, soggetta alla disciplina della sanatoria secondo le regole dell' art. 187 codice procedura penale. dopo avere premesso alcuni cenni sull' importanza dell' interrogatorio dell' imputato nella fase istruttoria, vengono esaminati i rapporti tra il mandato di comparizione e il decreto di citazione a giudizio. pur riconoscendo che ambedue hanno lo scopo di mettere in grado l' imputato di affrontare le proprie difese, si sottolinea come si tratti, tuttavia, di termini aventi dimensioni diverse. contro l' argomento addotto dalla sentenza per escludere che il termine in questione sia gia' prescritto a pena di nullita' e cioe' il potere del giudice di abbreviarlo discrezionalmente a norma dell' art. 264, l' a. obietta che l' attribuzione di tale potere al giudice non costituisce argomento decisivo quando si consideri che la norma lo prevede unicamente in caso di urgenza e che all' imputato deve essere comunque garantito il tempo strettamente necessario per presentarsi. infine, ad avviso dell' a. e' comunque certo che non possa trattarsi di nullita' relativa, attesa la mancanza di una espressa sanzione di nullita'.
art. 187 c.p.p. art. 264 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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