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| IDG790900275 | |
| 79.09.00275 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| folino gilda
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| il termine per comparire nel mandato di comparizione
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| nota a cass. sez. iv pen. 17 dicembre 1976
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 68-70
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d61120; d61125
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| l' a. annota criticamente una sentenza della cassazione nella quale
si legge che la inosservanza del termine di comparizione di cui all'
ultimo comma dell' art. 264 codice procedura penale e' causa di
nullita' relativa e non gia' assoluta dell' ordine o del mandato di
comparizione; la nullita' e', pertanto, soggetta alla disciplina
della sanatoria secondo le regole dell' art. 187 codice procedura
penale. dopo avere premesso alcuni cenni sull' importanza dell'
interrogatorio dell' imputato nella fase istruttoria, vengono
esaminati i rapporti tra il mandato di comparizione e il decreto di
citazione a giudizio. pur riconoscendo che ambedue hanno lo scopo di
mettere in grado l' imputato di affrontare le proprie difese, si
sottolinea come si tratti, tuttavia, di termini aventi dimensioni
diverse. contro l' argomento addotto dalla sentenza per escludere che
il termine in questione sia gia' prescritto a pena di nullita' e
cioe' il potere del giudice di abbreviarlo discrezionalmente a norma
dell' art. 264, l' a. obietta che l' attribuzione di tale potere al
giudice non costituisce argomento decisivo quando si consideri che la
norma lo prevede unicamente in caso di urgenza e che all' imputato
deve essere comunque garantito il tempo strettamente necessario per
presentarsi. infine, ad avviso dell' a. e' comunque certo che non
possa trattarsi di nullita' relativa, attesa la mancanza di una
espressa sanzione di nullita'.
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| art. 187 c.p.p.
art. 264 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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