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| IDG790900276 | |
| 79.09.00276 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cicala mario
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| intorno alla costituzione di parte civile dei comitati di quartiere
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| nota a pret. roma 21 giugno 1977
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| Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 2, pt. 2, pag. 81-86
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60322
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| l' a. annota criticamente una decisione di merito nella quale si
afferma che un comitato di quartiere, ente di fatto a base
territoriale, ben puo' costituirsi parte civile nel procedimento
penale contro colui che abbia disatteso l' ordine del sopraintendente
ai monumenti che gli ingiungeva di provvedere al restauro di una
villa di sua pertinenza di particolare pregio storico ed ambientale.
premessi alcuni cenni sulla evoluzione legislativa della figura della
parte civile, l' a. affronta la questione relativa alla possibilita'
per i comuni di costituirsi parte civile per ottenere, da un lato, l'
assegnazione o la demolizione dell' immobile edificato abusivamente,
dall' altro, il ristoro del danno patrimoniale sofferto. sul primo
punto l' a. risponde negativamente in quanto tutte le competenze sono
devolute al giudice amministrativo, per cui l' ente locale deve
provvedere con proprio provvedimento autoritativo, contro il quale
potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali amministrativi.
anche sul secondo quesito l' a. mostra alcune perplessita' fondate
sulla considerazione che ove dovesse prendersi a base per la
soluzione del problema in esame la considerazione del c.d. danno
sociale non si vede perche' non dovrebbe consentirsi allo stato di
costituirsi parte civile in ogni procedimento penale per il danno che
il reato in se' arreca alla collettivita'. vengono, infine,
considerati gli aspetti relativi alla costituzione di parte civile di
soggetti privati, sia in forma individuale sia in forma associata. i
concetti che stanno a base della tendenza di cui e' espressione la
sentenza annotata, secondo l' a., portano ad estendere ad un numero
imprecisato ed assai esteso di persone diritti processuali che la
legge riconosce, invece, ad una ristretta cerchia.
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| l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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