| l' a. affronta il tema del ruolo del referendum abrogativo nel nostro
sistema costituzionale inteso come uno strumento che puo' promuovere
un processo di riforma dello stato. esamina il funzionamento di tale
istituto nei sistemi costituzionali della confederazione elvetica,
della repubblica di weimar e della v repubblica francese.
ripercorrendo il dibattito, in sede costituente, intorno all'
istituto del referendum, l' a. afferma che la decisione di
introdurlo, entro precisi limiti di materia, fu dovuta al prevalere
di preoccupazioni di tipo garantista. l' a. passa quindi all' esame
della normativa costituzionale e del disposto dell' art. 75 della
costituzione e, in contrasto con altre tesi, esclude che il
referendum possa dare vita, ai fini delle scelte di indirizzo
politico, ad una dialettica alternativa o sostitutiva di quella
fondata sul collegamento corpo elettorale-partiti-assemblee
rappresentative-governo. la funzione del referendum puo' considerarsi
correttiva rispetto all' attivita' legislativa degli organi
rappresentativi che si esplica in concreto perseguendo una finalita'
di ordine negativo, abrogando cioe' una norma, e una finalita' di
ordine positivo, di stimolo cioe' verso gli organi legislativi. l' a.
si sofferma sulla presente tendenza all' ampliamento del ruolo e
della portata di tale istituto nel nostro sistema istituzionale
sostenendo che esso si configura come strumento eccezionale con
funzione correttiva. conclude negando che il referendum si configuri
come strumento significativo al fine di realizzare una maggiore
partecipazione delle masse alla vita delle istituzioni politiche,
mentre puo' realizzare questo fine a livello regionale e comunale, e
afferma che va salvaguardato in quanto svolge una funzione garantista
in una prospettiva, pero', di revisione legislativa.
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