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126445
IDG790600381
79.06.00381 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
tanzi maurizio
nota a cass. sez. ii civ. 9 maggio 1978, n. 2242
Giur. it., an. 131 (1979), fasc. 3, pt. 1a, pag. 465-468
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
l' a. nota come la sentenza annotata segua la giurisprudenza costante secondo cui la costituzione di una comunione tacita familiare non richieda necessariamente l' esistenza di un patrimonio iniziale e che essa possa costituirsi anche se l' attivita' comune e' svolta su beni che non sono di proprieta' della comunione. la sentenza afferma il principio che il conferimento di un bene immobile di proprieta' personale di uno dei familiari anche se implica l' utilizzazione del bene, non implica il trasferimento della proprieta'. l' a. nota che tale opinione non e' stata seguita da altra giurisprudenza secondo cui il passaggio di proprieta' puo' avvenire anche mediante manifestazione tacita di volonta'. l' a. nota, infine, che la sentenza, intorno al problema se la comunione tacita familiare possa costituire esercizio di attivita' non agricola, abbia per la prima volta ritenuto che la comunione avente ad oggetto una attivita' non agricola sia da ricondurre nell' ambito dell' impresa familiare.
art. 230 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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