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126461
IDG790600398
79.06.00398 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spallanzani antonio
i delitti di esportazione, costituzione all' estero e omessa cessione di valuta analisi e problemi
Banca borsa tit. cred., an. 61 (1978), fasc. 3, pt. 1, pag. 316-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d516
premesso che con il decreto legge del 4 marzo 1976 n. 31, successivamente modificato, le piu' gravi infrazioni valutarie, fino a quel momento punibili solo in via amministrativa, sono state assoggettate a sanzioni penali, l' a. nota che la relativa normativa penale, avvenuta in modo frammentario e disorganico, e' data da un complesso di norme in bianco, incomplete dunque nel precetto che deve essere integrato da disposizioni estranee al diritto penale che si pongono pertanto come altrettante condizioni di applicabilita'. esamina poi l' ipotesi della illecita esportazione di valuta, prevista dal comma 1 dell' art. 1 sub art. 2 della legge 23 dicembre 1976 n. 863, per descriverne i modi e precisare che autore del reato e', come dice lo stesso articolo, "chiunque" e quindi una qualsiasi persona fisica indipendentemente dalla cittadinanza; accenna poi al modello v/2 e alla sua contestata funzione probatoria esclusiva: spiega successivamente la nozione di "esportazione fuori dal territorio nazionale" confrontandola con le ipotesi "speciali" costituite dalla repubblica di san marino e dalla citta' del vaticano; individua nella valuta nazionale ed estera, nei titoli azionari ed obbligazionari, nei titoli di credito esteri e in quelli incompleti, negli effetti cambiari relativi ad operazioni sottostanti autorizzate, l' oggetto materiale della illecita esportazione; conclude affermando che quest' ultima e' reato di pericolo presunto e che l' elemento psicologico della fattispecie criminosa e da identificare nel dolo generico. quanto alla illecita costituzione all' estero, prevista dal comma 2 dell' articolo suindicato, ne evidenzia i mezzi di realizzazione, ne identifica l' autore, ne circoscrive l' oggetto materiale, ribadisce che, alla stregua di quanto detto per l' illecita esportazione, anche per il reato in questione si richiede il dolo generico. conclude lo scritto con l' esame del terzo comma, che prevede il reato di omessa cessione di valuta estera: nota che autore del reato puo' essere soltanto il residente e che lo stesso reato e' configurabile solo se l' omessa cessione e' qualificata dalla sua durata che deve essere superiore ai trenta giorni, decorrenti dall' ottavo giorno successivo all' acquisto della valuta.
d.l. 4 marzo 1976, n. 31 l. 23 dicembre 1976, n. 863
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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