| premesso che con il decreto legge del 4 marzo 1976 n. 31,
successivamente modificato, le piu' gravi infrazioni valutarie, fino
a quel momento punibili solo in via amministrativa, sono state
assoggettate a sanzioni penali, l' a. nota che la relativa normativa
penale, avvenuta in modo frammentario e disorganico, e' data da un
complesso di norme in bianco, incomplete dunque nel precetto che deve
essere integrato da disposizioni estranee al diritto penale che si
pongono pertanto come altrettante condizioni di applicabilita'.
esamina poi l' ipotesi della illecita esportazione di valuta,
prevista dal comma 1 dell' art. 1 sub art. 2 della legge 23 dicembre
1976 n. 863, per descriverne i modi e precisare che autore del reato
e', come dice lo stesso articolo, "chiunque" e quindi una qualsiasi
persona fisica indipendentemente dalla cittadinanza; accenna poi al
modello v/2 e alla sua contestata funzione probatoria esclusiva:
spiega successivamente la nozione di "esportazione fuori dal
territorio nazionale" confrontandola con le ipotesi "speciali"
costituite dalla repubblica di san marino e dalla citta' del
vaticano; individua nella valuta nazionale ed estera, nei titoli
azionari ed obbligazionari, nei titoli di credito esteri e in quelli
incompleti, negli effetti cambiari relativi ad operazioni sottostanti
autorizzate, l' oggetto materiale della illecita esportazione;
conclude affermando che quest' ultima e' reato di pericolo presunto e
che l' elemento psicologico della fattispecie criminosa e da
identificare nel dolo generico. quanto alla illecita costituzione
all' estero, prevista dal comma 2 dell' articolo suindicato, ne
evidenzia i mezzi di realizzazione, ne identifica l' autore, ne
circoscrive l' oggetto materiale, ribadisce che, alla stregua di
quanto detto per l' illecita esportazione, anche per il reato in
questione si richiede il dolo generico. conclude lo scritto con l'
esame del terzo comma, che prevede il reato di omessa cessione di
valuta estera: nota che autore del reato puo' essere soltanto il
residente e che lo stesso reato e' configurabile solo se l' omessa
cessione e' qualificata dalla sua durata che deve essere superiore ai
trenta giorni, decorrenti dall' ottavo giorno successivo all'
acquisto della valuta.
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